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		<title>::NEWZdalWEB::</title>
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		<pubDate>Thu, 17 May 2007 15:27:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mptvmc</dc:creator>
				<category><![CDATA[NEWZdalWEB]]></category>

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		<description><![CDATA[ ACTION: DIRITTO all&#8217;ABITAZIONE continua     ABUSI SESSUALI e VATICANO    continua   <img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=mptvmc.wordpress.com&amp;blog=1060608&amp;post=21&amp;subd=mptvmc&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2> <font COLOR="#ff6600">ACTION: DIRITTO all&#8217;ABITAZIONE</font></h2>
<p ALIGN="right"><em><a HREF="http://mptvmc.wordpress.com/newzdalweb/">continua   </a></em></p>
<h2> <font COLOR="#ff6600">ABUSI SESSUALI e VATICANO</font><strong> </strong></h2>
<p ALIGN="right"><strong> </strong><em> </em><em><a HREF="http://mptvmc.wordpress.com/newzdalweb/">continua   </a></em></p>
<br /><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/categories/mptvmc.wordpress.com/21/" /> <img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/tags/mptvmc.wordpress.com/21/" /> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gocomments/mptvmc.wordpress.com/21/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/comments/mptvmc.wordpress.com/21/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/godelicious/mptvmc.wordpress.com/21/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/delicious/mptvmc.wordpress.com/21/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gofacebook/mptvmc.wordpress.com/21/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/facebook/mptvmc.wordpress.com/21/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gotwitter/mptvmc.wordpress.com/21/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/twitter/mptvmc.wordpress.com/21/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gostumble/mptvmc.wordpress.com/21/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/stumble/mptvmc.wordpress.com/21/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/godigg/mptvmc.wordpress.com/21/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/digg/mptvmc.wordpress.com/21/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/goreddit/mptvmc.wordpress.com/21/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/reddit/mptvmc.wordpress.com/21/" /></a> <img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=mptvmc.wordpress.com&amp;blog=1060608&amp;post=21&amp;subd=mptvmc&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></content:encoded>
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		<title>NEWS_spazioteatro_</title>
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		<pubDate>Tue, 15 May 2007 15:07:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mptvmc</dc:creator>
				<category><![CDATA[TEATRO AL SISMA]]></category>

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		<description><![CDATA[Sono stati inseriti i video sulle attività, tealtrali e non, al CSA SISMA Basta consultare le pagine qua a finco&#8230;   <img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=mptvmc.wordpress.com&amp;blog=1060608&amp;post=20&amp;subd=mptvmc&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sono stati inseriti i video sulle attività, tealtrali e non, al CSA SISMA<br />
Basta consultare le pagine qua a finco&#8230;</p>
<p ALIGN="center"><img SRC="http://www.csasisma.org/mptv/tumb/trampoli.jpg" BORDER="5" WIDTH="100" HEIGHT="75" STYLE="75px" /> <img SRC="http://www.csasisma.org/Spazioteatro/IBEN.jpg" BORDER="5" WIDTH="100" HEIGHT="75" STYLE="75px" /> <img SRC="http://www.csasisma.org/mptv/tumb/2giornihippopete.jpg" BORDER="5" WIDTH="100" HEIGHT="75" STYLE="75px" /></p>
<br /><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/categories/mptvmc.wordpress.com/20/" /> <img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/tags/mptvmc.wordpress.com/20/" /> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gocomments/mptvmc.wordpress.com/20/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/comments/mptvmc.wordpress.com/20/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/godelicious/mptvmc.wordpress.com/20/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/delicious/mptvmc.wordpress.com/20/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gofacebook/mptvmc.wordpress.com/20/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/facebook/mptvmc.wordpress.com/20/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gotwitter/mptvmc.wordpress.com/20/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/twitter/mptvmc.wordpress.com/20/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gostumble/mptvmc.wordpress.com/20/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/stumble/mptvmc.wordpress.com/20/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/godigg/mptvmc.wordpress.com/20/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/digg/mptvmc.wordpress.com/20/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/goreddit/mptvmc.wordpress.com/20/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/reddit/mptvmc.wordpress.com/20/" /></a> <img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=mptvmc.wordpress.com&amp;blog=1060608&amp;post=20&amp;subd=mptvmc&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></content:encoded>
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		<title>API IMPUNITA !!!</title>
		<link>http://mptvmc.wordpress.com/2007/05/12/api-impunita/</link>
		<comments>http://mptvmc.wordpress.com/2007/05/12/api-impunita/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 May 2007 16:45:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mptvmc</dc:creator>
				<category><![CDATA[NO API]]></category>

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		<description><![CDATA[FALCONARA (AN) &#8211; Oltre mille persone in corteo dal centro di Falconara fino alla raffineria. Blocco totale della statale Dal cuore della città fino all&#8217;ingresso della raffineria per manifestare tutta la rabbia e l&#8217;indignazione di una popolazione che rifiuta l&#8217;ordine imposto dalla dirigenza Api. L&#8217;API SE NE VADA E PAGHI PER LE SUE RESPONSABILITA&#8217; Con [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=mptvmc.wordpress.com&amp;blog=1060608&amp;post=12&amp;subd=mptvmc&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p ALIGN="center"><img WIDTH="150" HEIGHT="75" BORDER="5" SRC="http://www.globalproject.info/IMG/jpg/1_noapi-s.jpg" /> <img WIDTH="100" HEIGHT="75" BORDER="5" SRC="http://www.csasisma.org/mptv/tumb/noapi.jpg" /> <img WIDTH="150" HEIGHT="75" BORDER="5" SRC="http://www.globalproject.info/IMG/jpg/24_noapi-s.jpg" /></p>
<p ALIGN="left"><strong>FALCONARA</strong> <em>(AN)</em> &#8211; Oltre mille persone in corteo dal centro di Falconara fino alla raffineria.<strong> Blocco totale della statale</strong><br />
Dal cuore della città fino all&#8217;ingresso della raffineria per manifestare tutta la rabbia e l&#8217;indignazione di una popolazione che rifiuta l&#8217;ordine imposto dalla dirigenza Api. <strong><em>L&#8217;API SE NE VADA E PAGHI PER LE SUE RESPONSABILITA&#8217;<a TARGET="_blank" HREF="http://www.glomeda.org/documenti.php?id=604"><br />
</a></em></strong></p>
<p ALIGN="center"><strong><em><a TARGET="_blank" HREF="http://www.glomeda.org/documenti.php?id=604"> Con Api si muore!</a>   </em>Falconara vuole vivere.</strong><br />
<strong><a TARGET="_blank" HREF="http://www.glomeda.org/documenti.php?id=603">L’appello dell’Assemblea Permanente Democrazia e Territorio</a></strong></p>
<p ALIGN="right"><a TARGET="_blank" HREF="http://www.theblogtv.it/Video.slax?id=4466"><em>guarda</em></a> o <a TARGET="_blank" HREF="http://www.csasisma.org/mptv/video/NO%20API_Falconara.wmv"><em>scarica</em></a> il video <strong>NO API</strong><br />
guarda gli interventi dal corteo</p>
<p ALIGN="right"><em><a TARGET="_blank" HREF="http://www.theblogtv.it/Video.slax?id=4761">int.1</a> &#8211; <a TARGET="_blank" HREF="http://www.theblogtv.it/Video.slax?id=4738">int.2</a> &#8211; <a TARGET="_blank" HREF="http://www.theblogtv.it/Video.slax?id=4613">int.3</a></em><em> - <a TARGET="_blank" HREF="http://www.theblogtv.it/Video.slax?id=4699">int.4</a></em></p>
<p ALIGN="center"><a TARGET="_blank" HREF="http://www.csasisma.org/Foto/noAPI/1.jpg">galleria fotografica</a> su <a TARGET="_blank" HREF="http://www.csasisma.org">CSASISMA.ORG</a><br />
Per tutte le informazioni, gli approfondimenti e la documentazione raccolta dai comitati sullo sversamento di materiale tossico dei giorni scorsi:<strong><a TARGET="_blank" HREF="http://www.comitati-cittadini.net/"> www.comitati-cittadini.net</a></strong></p>
<p ALIGN="right">&nbsp;</p>
<br /><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/categories/mptvmc.wordpress.com/12/" /> <img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/tags/mptvmc.wordpress.com/12/" /> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gocomments/mptvmc.wordpress.com/12/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/comments/mptvmc.wordpress.com/12/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/godelicious/mptvmc.wordpress.com/12/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/delicious/mptvmc.wordpress.com/12/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gofacebook/mptvmc.wordpress.com/12/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/facebook/mptvmc.wordpress.com/12/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gotwitter/mptvmc.wordpress.com/12/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/twitter/mptvmc.wordpress.com/12/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gostumble/mptvmc.wordpress.com/12/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/stumble/mptvmc.wordpress.com/12/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/godigg/mptvmc.wordpress.com/12/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/digg/mptvmc.wordpress.com/12/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/goreddit/mptvmc.wordpress.com/12/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/reddit/mptvmc.wordpress.com/12/" /></a> <img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=mptvmc.wordpress.com&amp;blog=1060608&amp;post=12&amp;subd=mptvmc&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></content:encoded>
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		<item>
		<title>&#8220;NON SI CHIEDE IL PERMESSO PER ESSERE LIBERI!&#8221;</title>
		<link>http://mptvmc.wordpress.com/2007/05/11/non-si-chiede-il-permesso-per-essere-liberi/</link>
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		<pubDate>Fri, 11 May 2007 17:42:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mptvmc</dc:creator>
				<category><![CDATA[ULTRAS]]></category>

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		<description><![CDATA[      guarda o scarica il video NON SI CHIEDE IL PERMESSO PER ESSERE LIBERI  guarda - interventi dal corteo  ANCONA &#8211; Sono arrivate tifoserie da tutta Italia per raggiungere Ancona e scendere in piazza a rivendicare il diritto alla libertà di espressione, riappropriarsi di uno spazio alla parola.  galleria fotografica su CSASISMA.ORG  Da Venezia a Cosenza come da molte città delle Marche, in tanti hanno risposto all’appello degli Ultras Ancona, partecipando [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=mptvmc.wordpress.com&amp;blog=1060608&amp;post=10&amp;subd=mptvmc&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p ALIGN="center">   <img HEIGHT="75" WIDTH="150" BORDER="5" SRC="http://www.globalproject.info/IMG/jpg/10-52-s.jpg" /> <img HEIGHT="75" WIDTH="100" BORDER="5" SRC="http://www.theblogtv.it/Thumbs/VIDEO_4567.jpg" /> <img HEIGHT="75" WIDTH="150" BORDER="5" SRC="http://www.globalproject.info/IMG/jpg/20-19-s.jpg" /></p>
<p ALIGN="right"><em><a HREF="http://www.theblogtv.it/Video.slax?id=4567" TARGET="_blank">guarda</a></em> o <a HREF="http://www.csasisma.org/mptv/video/Manifestazione%20Ultras.wmv" TARGET="_blank"><em>scarica</em></a> il video <strong>NON SI CHIEDE IL PERMESSO PER ESSERE LIBERI </strong></p>
<p ALIGN="right"><a HREF="http://www.theblogtv.it/Video.slax?id=4702" TARGET="_blank"><em>guarda</em> -<strong> interventi dal corteo </strong></a></p>
<p><strong>ANCONA</strong> &#8211; Sono arrivate tifoserie da tutta Italia per raggiungere Ancona e scendere in piazza a rivendicare il diritto alla libertà di espressione, riappropriarsi di uno spazio alla parola.</p>
<p ALIGN="center"> <a HREF="http://www.csasisma.org/fotomanultra.htm" TARGET="_blank">galleria fotografica</a> su <a TARGET="_blank" HREF="http://www.csasisma.org">CSASISMA.ORG</a></p>
<p><span id="more-10"></span> Da Venezia a Cosenza come da molte città delle Marche, in tanti hanno risposto all’appello degli Ultras Ancona, partecipando alla manifestazione di sabato che ha visto sfilare insieme i gruppi della Curva con i Club moderati di Ancona, uniti dall’opposizione all’involuzione repressiva del decreto antiviolenza.<br />
Dalla Fiera della Pesca fino al centro della città, più di duemila persone hanno attraversato le vie di Ancona: bandiere, striscioni, fumogeni, slogan, un corteo colorato e determinato che ha portato sulle strade tutto quello che oggi viene negato e represso negli stadi.</p>
<p>A chiusura del corteo, lo spezzone delle Comunità Resistenti delle Marche, a rappresentare concretamente la solidarietà delle associazioni e dei movimenti che condividono la stessa battaglia contro la repressione a fianco delle realtà ultras antirazziste: presenti attivisti da Bologna, Reggio Emilia, Rimini, Napoli.</p>
<p>L’ingresso in Piazza Roma è stato salutato con una coreografia composta dai manifestanti: centinaia di cartelli alzati in aria che recitavano: &#8220;Non si chiede il permesso per essere liberi&#8221;. La manifestazione si è conclusa con gli interventi dal palco delle realtà intervenute, rilanciando la mobilitazione nelle altre città.</p>
<p><strong>L&#8217;ELENCO DELLE ADESIONI</strong></p>
<p>Tantissime le adesioni alla manifestazione promossa dagli Ultras Ancona : a partire dalla curva anconetana, Cani Sciolti, Vecchia Guardia, e dai club dorici Donne Doriche, Gruppo Dorici, Noi Biancorosse, CUBA, Brigata 118°, Tifosi Piano San Lazzaro. Dalle Marche: le Brigate Rosso Blu e gli Sconvolts di Civitanova, Armata Ultrà di Macerata, Sconvolts di Tolentino, Panthers di Fano.</p>
<p>Grande la partecipazione dall’universo ultras antirazzista: A sostegno di un ideale di Venezia Mestre, Curva Nord Maurizio Alberti di Pisa, Collettivo Blasco Pirates di Giulianova, Gruppo Sismico di Potenza, Ultras kr. di Crotone, Guardians di Ischia, Brigate rossoblù di Montevarchi, Ultras Curva Nord Sud di Cosenza, Tifosi basket di Matera, Mentalità Sipontina di Manfredonia.</p>
<p>A titolo personale ultras dalle città di Teramo, Spal, Cremona, Salerno, Modena, Recanati, Avellino, Bergamo.</p>
<p>Ampia è stata la presenza dei movimenti e associazioni: Associazione Ya Basta Marche, Polisportiva Antirazzista &#8220;Assata Shakur&#8221; Ancona, Ambasciata dei Diritti Marche, Comunità Resistenti Marche, Gulliver studenti universitari Ancona, Cs Tpo Bologna, Lab. Paz Rimini, Lab. Aq 16 Reggio Emilia, Laboratorio Occupato Insurgencia Napoli, Collettivo Antiproibizionista Canna, Napoli Ass. Noi Ultras, Venezia Mestre, Rete del Futbol Rebelde, Centro sociale Intifada Empoli.</p>
<p>tratto da: <a HREF="http://www.glomeda.org" TARGET="_blank" TITLE="glomeda">glomeda.org</a></p>
<br /><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/categories/mptvmc.wordpress.com/10/" /> <img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/tags/mptvmc.wordpress.com/10/" /> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gocomments/mptvmc.wordpress.com/10/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/comments/mptvmc.wordpress.com/10/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/godelicious/mptvmc.wordpress.com/10/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/delicious/mptvmc.wordpress.com/10/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gofacebook/mptvmc.wordpress.com/10/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/facebook/mptvmc.wordpress.com/10/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gotwitter/mptvmc.wordpress.com/10/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/twitter/mptvmc.wordpress.com/10/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gostumble/mptvmc.wordpress.com/10/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/stumble/mptvmc.wordpress.com/10/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/godigg/mptvmc.wordpress.com/10/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/digg/mptvmc.wordpress.com/10/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/goreddit/mptvmc.wordpress.com/10/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/reddit/mptvmc.wordpress.com/10/" /></a> <img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=mptvmc.wordpress.com&amp;blog=1060608&amp;post=10&amp;subd=mptvmc&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></content:encoded>
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	</item>
		<item>
		<title>Diritti ai migranti! NO CPT!</title>
		<link>http://mptvmc.wordpress.com/2007/05/07/diritti-ai-migranti-no-cpt/</link>
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		<pubDate>Mon, 07 May 2007 15:54:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mptvmc</dc:creator>
				<category><![CDATA[NO CPT]]></category>

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<p ALIGN="left"><em>L&#8217;articolo su</em> <a HREF="http://www.globalproject.info/art-10498.html" TARGET="_blank">GLOBALPROJECT.INFO</a></p>
<p ALIGN="left"><em>Lo speciale a cura del </em><a HREF="http://www.meltingpot.org/articolo9886.html" TARGET="_blank">Progetto MeltingPot Europa </a></p>
<p ALIGN="left">&nbsp;</p>
<p ALIGN="left"><span id="more-9"></span> BOLOGNA &#8211; &#8220;Chiudere tutti i Cpt! No alla proposta Amato!&#8221; recitavano gli striscioni di apertura del corteo che ha visto più di 10.000 persone scendere per le strade della città contro i divieti della giunta Cofferati.</p>
<p>Violente cariche della polizia contro i manifestanti che tentavano di raggiungere il Cpt di Via Mattei. Alcuni feriti e quattro fermati ma poi subito rilasciati.</p>
<p>La strada d&#8217;accesso al Cpt è stata sbarrata da cartelli piantati nel cemento dagli attivisti: &#8220;Attenzione a 200 metri lager!&#8221;</p>
<br /><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/categories/mptvmc.wordpress.com/9/" /> <img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/tags/mptvmc.wordpress.com/9/" /> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gocomments/mptvmc.wordpress.com/9/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/comments/mptvmc.wordpress.com/9/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/godelicious/mptvmc.wordpress.com/9/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/delicious/mptvmc.wordpress.com/9/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gofacebook/mptvmc.wordpress.com/9/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/facebook/mptvmc.wordpress.com/9/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gotwitter/mptvmc.wordpress.com/9/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/twitter/mptvmc.wordpress.com/9/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gostumble/mptvmc.wordpress.com/9/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/stumble/mptvmc.wordpress.com/9/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/godigg/mptvmc.wordpress.com/9/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/digg/mptvmc.wordpress.com/9/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/goreddit/mptvmc.wordpress.com/9/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/reddit/mptvmc.wordpress.com/9/" /></a> <img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=mptvmc.wordpress.com&amp;blog=1060608&amp;post=9&amp;subd=mptvmc&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></content:encoded>
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		<title>AMNISTIA</title>
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		<pubDate>Mon, 07 May 2007 15:10:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mptvmc</dc:creator>
				<category><![CDATA[AMBASCIATA dei DIRITTI]]></category>

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<p ALIGN="right">&nbsp;</p>
<p ALIGN="left">&nbsp;</p>
<p ALIGN="left"><span id="more-8"></span></p>
<p ALIGN="left">PER UN NOSTRO</p>
<p>“PACCHETTO GIUSTIZIA”:</p>
<p>Amnistia e nuove ipotesi di “sottrazione alla punibilità”</p>
<p>La riflessione intorno alla problematica dell&#8217;amnistia, riflessione che ha già visto un primo scambio di battute, valutazioni e proposte tra la fine del 2003 ed i primi mesi del 2004.</p>
<p>Già in quella occasione avevo avuto modo di sottolineare, in due miei successivi interventi, l&#8217;importanza di non confinare il ragionamento esclusivamente intorno allo strumento tecnico dell&#8217;amnistia, ma di aprirlo ad un&#8217;analisi più complessiva sui possibili dispositivi giuridici in grado di ridurre i “livelli di punibilità” oggi ferocemente scatenati sul corpo dei movimenti: in sostanza, si proponeva, oltre al perseguimento di un provvedimento di amnistia, di aprire un piano di rivendicazione più ampio, capace di “infiltrare” nuovi dispositivi di garanzia e di nonpunibilità all&#8217;interno dell&#8217;ordinamento penale.</p>
<p>In un primo abbozzo di “proposta tecnica” (gennaio 2004) avevo cercato di sintetizzare alcune idee che affiancavano all&#8217;ipotesi di amnistia, una modifica dell&#8217;art.416 c.p. (associazione per delinquere) e due nuove ipotesi discriminanti, che avevo definito “legittima resistenza” e “diritto d&#8217;ingerenza umanitaria”.</p>
<p>Ad oggi ritengo che quelle proposte mantengano pienamente la loro attualità, anche se necessitano di ulteriori ed importanti integrazioni e di una diversa e più puntuale definizione di un eventuale provvedimento di amnistia.</p>
<p>Il testo che segue contiene, pertanto, sia le proposte già formulate, sia proposte nuove ed una radicale riformulazione dell&#8217;ipotesi tecnica di amnistia.</p>
<p>Prima di passare al testo più strettamente tecnico, ritengo importante, per riallacciare il filo della riflessione, riportare alcuni stralci del documento che aveva anticipitato la “proposta tecnica” elaborata circa due anni fa. Si tratta di due stralci che focalizzano la riflessione intorno al concetto giuridico di “legittima resistenza” ed a quello relativo all&#8217;esercizio del “diritto di ingerenza umanitaria” (il testo integrale è recuperabile nel sito www.glomeda.org).</p>
<p>Subito dopo gli “stralci” riporto il testo della proposta “tecnica”, rivista ed integrata, in riferimento alla quale ribadisco ancora una volta che non c&#8217;è, né può esservi, alcuna pretesa di definitività: la proposta vuole essere semplicemente uno strumento per iniziare a misurare le nostre riflessioni sul terreno più prettamente normativo.</p>
<p>Va inoltre specificato che il testo va inteso come una sorta di nostro “pacchetto-giustizia” e non come il testo di un&#8217;unica proposta di legge, considerato che contiene ipotesi di interventi normativi per i quali sono previsti iter di approvazione diversificati.</p>
<p>SULLA “LEGITTIMA RESISTENZA”: “&#8230;Il &#8220;nostro&#8221; codice penale prevede diverse fattispecie di reato che puniscono l´abuso del pubblico ufficiale, così come prevede un generico diritto di resistenza all´azione vessatoria del pubblico ufficiale che abusa delle sue funzioni.</p>
<p>Tuttavia si tratta sempre di fattispecie di reato che assumono l´abuso del pubblico ufficiale come fatto individuale, come episodio, più o meno grave, sempre, però, assunto come devianza da un ordine strutturale inevitabilmente legittimo e conforme alle fondame ntali garanzie costituzionali.</p>
<p>Che l´ordinamento giuridico muova da un simile paradigma è del tutto logico: prevedere la possibilità che si configuri un &#8220;abuso&#8221; nella gestione dell´ &#8220;ordine pubblico&#8221; come fenomeno globale e strutturale, che prescinde e travalica anche le responsabilità dei singoli &#8220;pretoriani&#8221;, significherebbe riconoscere un limite profondo delle capacità &#8220;ordinative&#8221; del sistema giuridico &#8220;democratico&#8221;.</p>
<p>Eppure è proprio questo il limite che, con assoluta chiarezza, precipita nelle giornate genovesi e che la proposta di legge dovrebbe riuscire, in qualche maniera, a &#8220;formalizzare&#8221;, incuneandosi in uno spazio giuridiconormativo che, a mio avviso, va individuato nell´ &#8220;abuso collettivo e generalizzato&#8221; non tanto delle funzioni individuali del singolo pubblico ufficiale, quanto, piuttosto dell´ordine pubblico in quanto tale, che, &#8220;abusato&#8221; si trasforma in atto di guerra civile: se Genova è stata &#8220;una sanguinosa prova tecnica di guerra civile&#8221;, che configura l´affermarsi strutturale di una nuova modalità di gestione dell´ &#8220;ordine pubblico&#8221;, è necessario che l´ordinamento giuridico ne prenda atto, anche se, prendendone atto, finisce (per noi giustamente) con il riconoscere il proprio irreversibile limite storico e politico.</p>
<p>&#8220;Prendere atto&#8221; in questo caso significherebbe assumere la possibilità che, in determinati contesti, si verifichi un &#8220;abuso collettivo e generalizzato&#8221; dell´ordine pubblico, a fronte del quale diventa logico e necessario prevedere un diritto di resistenza all´ &#8220;abuso&#8221; altrettanto collettivo e generalizzato.</p>
<p>La vicenda genovese, da questo punto di vista, risulta assolutamente esemplificativa, essendo del tutto evidente che il problema giudiziario su Genova non sarà mai riducibile alla quantità dei procedimenti penali aperti a carico dei guardiani dell´Impero: se anche gli indagatori genovesi perseguissero meticolosamente tutte le singole e specifiche responsabilità dei guardiani, residuerebbe, comunque, la parte peggiore di Genova che non è data dalla semplice sommatoria degli episodi di violenza consumate ai danni dei manifestanti, ma dalla sua natura di &#8220;atto di guerra civile&#8221; e soprattutto residuerebbe la valenza &#8220;scriminante&#8221; che il riconoscimento dell´avvenuto &#8220;atto di guerra civile&#8221; dovrebbe dispiegare sui comportamenti assunti dalle moltitudini.</p>
<p>Una valenza scriminante più che legittima: in un contesto in cui un´intera moltitudine, che secondo il linguaggio codicistico verrebbe definita &#8220;folla&#8221;, viene sottoposta ad un abuso &#8220;collettivo e generalizzato&#8221;, risulta assolutamente impossibile definire in maniera personalizzata dove arriva la legittima resistenza e dove inizia il reato, dove arriva il comportamento cosciente e dove, invece, inizia quello dettato dalla paura e dall´istinto all´autoconservazione.</p>
<p>Se già il codice penale prevede come attenuante &#8220;l´aver agito per suggestione di una folla in tumulto&#8221;( art.62, comma 3) riconoscendo, implicitamente, che in una dimensione di tensione massificata i comportamenti individuali vengono inevitabilmente condizionati, cosa dovrebbe giustamente prevedere per le azioni</p>
<p>compiuti nel caso di una &#8220;folla&#8221; sottoposta al tiro incrociato delle armi da fuoco, ai cellulari lanciati per investire, alla pioggia di gas micidiali ed ai pestaggi a sangue? Credo che, seguendo questa linea di ragionamento, potremmo lavorare ad un primo dispositivo di sottrazione, che potremmo definire &#8220;legittima resistenza&#8221;</p>
<p>(espressione che ci aiuta ad evocare l´idea di una &#8220;legittima difesa collettiva&#8221;), e che, composto da un insieme di cause di non punibilità e di attenuanti, diventerebbe operativo ogni qual volta gli elementi di fatto e di diritto configurino una ipotesi di &#8220;abuso d´ordine pubblico&#8221;.</p>
<p>(da “Una soluzione giuridica a 26 mesi di disobbedienza: alcune riflessioni sotto il profilo giuridico – gennaio 2004).</p>
<p>SUL “DIRITTO DI INGERENZA UMANITARIA”: “&#8230;In sostanza, ad un primo approccio, lo &#8220;specifico&#8221; delle mobilitazioni contro la guerra porterebbe ad individuare il dispositivo di sottrazione nell´attribuzione di una valenza &#8220;scriminante&#8221; al fatto stesso del configurarsi dell´evento bellico (uso il termine</p>
<p>&#8220;configurarsi&#8221; per comprendere temporalmente anche le azioni compiute prima dell´avvio delle operazioni di guerra in senso stretto), valenza &#8220;scriminante&#8221; che andrebbe a dispiegare i suoi effetti sulle azioni finalizzate ad impedirlo o a farlo retrocedere.</p>
<p>Se dal punto di vista politico un simile ragionamento risulta ineccepibile, la sua traduzione sul piano tecnico-giuridico appare, invece, difficoltosa.</p>
<p>Tale difficoltà è data principalmente dal fatto che la guerra, per il nostro ordinamento, è un´opzione prevista e &#8220;tutelata&#8221;, tantochè ad essa sono ricollegati effetti &#8220;inaspritori &#8220;, piuttosto che &#8220;scriminanti&#8221;, dei dispositivi repressivi. Qualcuno potrebbe proporre di aggirare l´ostacolo distinguendo lo stato di guerra dichiarato da quello non dichiarato, oppure richiamandosi al ripudio costituzionale della guerra come strumento di risoluzione delle controversie internazionali, distinguendo, così, la cosiddetta guerra di difesa da quella di offesa. Personalmente non credo che un simile ragionamento ci porterebbe lontano: non solo perché abbasserebbe notevolmente il rapporto di funzionalità tra lo strumento tecnico-giuridico ed il fondamento politico della proposta di legge, ma anche perché vincoleremmo il dispositivo di sottrazione a parametri storicamente &#8220;saltati&#8221;.</p>
<p>Nell´epoca, infatti, delle &#8220;operazioni di polizia internazionale&#8221; e della &#8220;guerra al terrorismo&#8221;, fattispecie scriminanti che vincolano la loro operatività alla distinzione tra guerra di &#8220;offesa&#8221; e guerra di &#8220;difesa&#8221;, tra guerra dichiarata e guerra non dichiarata credo che nascano già atrofizzate.</p>
<p>Per questo, forse, l´ostacolo può essere aggirato ricorrendo ad un altro tipo di operazione: se la guerra, in quanto tale, è una categoria organica all´ordinamento e per questo difficilmente utilizzabile in funzione &#8220;scriminante&#8221;, possiamo, però, scomporre tale categoria per estrarne quegli aspetti che, anche per l´ordinamento, risultano inevitabilmente &#8220;riprovevoli&#8221; e indegni di tutela giuridica.</p>
<p>Si potrebbe, ad esempio, immaginare un dispositivo di sottrazione che diventa operativo nel momento in cui le azioni sono finalizzate ad impedire o a far retrocedere atti/scelte/determinazioni destinati a produrre, o che stanno già producendo, il compimento di crimini contro l´umanità, di stragi di civili, di violazione dei diritti umani, di devastazione ambientale, di attentato alla salute, di violazione dei diritti del fanciullo ecc., proseguendo, così, in una elencazione la cui definizione lascio ad un momento successivo (un aspetto particolare da discutere riguarderà se e come introdurre, tra i vari parametri, quello relativo alla &#8220;violazione di sovranità&#8221;).</p>
<p>(da “Una soluzione giuridica a 26 mesi di disobbedienza: alcune riflessionisotto il profilo giuridico – gennaio 2004).</p>
<p>IL TESTO</p>
<p>Un primo tentativo di configurazione “tecnica” delle proposte</p>
<p>1) Dopo l&#8217;art. 52 del codice penale, viene introdotto il seguente articolo:</p>
<p>Art.52 bis</p>
<p>LEGITTIMA RESISTENZA</p>
<p>Non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di resistere o, comunque, sottrarre sé od altri ad un abuso d&#8217;ordine pubblico, quando questo determini il pericolo attuale di un danno grave alla persona.</p>
<p>Si ha abuso d&#8217;ordine pubblico (1) quando, nell&#8217;ambito delle operazioni di mantenimento o ristabilimento dell&#8217;ordine pubblico, il numero e la natura delle violazioni di legge commesse da più pubblici ufficiali in concorso tra loro, nonché il ruolo svolto nelle suddette violazioni dai superiori gerarchici, seppur solo con condotte omissive, siano tali da ingenerare il timore diffuso (2) di una sospensione di fatto delle garanzie costituzionali (3).</p>
<p>Note al punto 1:</p>
<p>1. L&#8217;abuso d&#8217;ordine pubblico, così come definito nel secondo comma dell&#8217;articolo, non configura una nuova ed autonoma ipotesi di reato imputabile al pubblico ufficiale, bensì un fatto storico che, con il suo verificarsi, determina l&#8217;operatività della causa di non punibilità prevista nel primo comma.</p>
<p>Ritengo che tale soluzione sia preferibile in quanto collegare l&#8217;operatività della scriminante al verificarsi di un evento, piuttosto che alla dimostrazione della penale responsabilità, in una nuova ipotesi di reato, dei pubblici ufficiali in concorso tra loro, faciliti l&#8217;accesso alla causa di non punibilità e risulti maggiormente garantista: per fare un esempio, è possibile dimostrare il verificarsi di un fatto anche se non sono stati identificati coloro che lo hanno determinato.</p>
<p>2. Il riferimento al parametro del &#8220;timore diffuso&#8221; è stato scelto con l&#8217;intento di far prevalere l&#8217;elemento soggettivo (psicologico) su l&#8217;elemento oggettivo (storico). In sostanza, affinché si configuri un abuso d&#8217;ordine pubblico, non è necessario che la sospensione delle garanzie costituzionali si sia effettivamente verificata, ma è sufficiente che l&#8217;azione violenta delle forze dell&#8217;ordine sia tale da indurre, in coloro che la subiscono, una simile rappresentazione della realtà. Ritengo che tale configurazione, oltre ad essere giusta sotto il profilo contenutistico, risulti maggiormente efficace sotto il profilo tecnico, in quanto ci sottrae dalla necessità di dimostrare l&#8217;effettivo verificarsi della sospensione delle garanzie costituzionali.</p>
<p>3. Il riferimento al parametro della &#8220;sospensione di fatto delle garanzie costituzionali&#8221; assolve, a mio avviso, ad una duplice funzione: da un lato ci evita di formulare un elenco dettagliato di ipotesi specifiche che, poi, nella realtà fattuale potrebbero risultare inadeguate o troppo vincolanti, dall&#8217;altro il fatto di configurare come interfaccia di una legittima resistenza la sospensione delle garanzie costituzionali, favorisce l&#8217;agibilità della proposta anche all&#8217;interno di quelle aree di &#8220;garantismo istituzionale&#8221; comunque determinanti nell&#8217;iter di una eventuale proposta di legge.</p>
<p>2) Dopo l&#8217;articolo 51 del codice penale viene introdotto il seguente</p>
<p>articolo:</p>
<p>Art.51 bis</p>
<p>ESERCIZIO DEL DIRITTO DI INGERENZA UMANITARIA</p>
<p>Non è punibile, se dal fatto non derivano lesioni personali perseguibili d&#8217;ufficio né un pericolo per la pubblica incolumità, chi organizza, promuove o, comunque, partecipa ad azioni pubbliche (2) di disobbedienza civile (3) volte ad impedire, ostacolare o limitare la partecipazione dello Stato ad operazioni internazionali a carattere militare, comunque denominate, che integrino il rischio concreto di:</p>
<p>a) Strage di civili;</p>
<p>b) Devastazione ambientale;</p>
<p>c) Violazione della sovranità di altro Stato attraverso la violazione dei confini territoriali con apparati e mezzi militari o ordigni esplosivi; (4)</p>
<p>d) Violazione della sovranità di altro Stato attraverso la costituzione di autorità governative straniere; (4)</p>
<p>e) Usurpazione delle risorse economiche e naturale di altro Stato; (4)</p>
<p>f) Violazione dei diritti fondamentali della persona e del fanciullo;</p>
<p>La causa di non punibilità di cui al comma 1 opera anche se ricorre uno solo dei rischi sopra enunciati.</p>
<p>Se dal fatto sono derivate lesioni personali perseguibili d&#8217;ufficio, le condizioni di cui al comma 1 operano quali circostanze attenuanti e determinano una riduzione da 1/3 a 2/3 della pena in concreto applicabile.</p>
<p>Se dal fatto sono derivate lesioni personali per cui ricorrano le circostanze aggravanti di cui all&#8217;art.583 c.p., le condizioni di cui al comma 1 operano quali circostanze attenuanti comuni. La circostanze attenuanti di cui al comma 2 e 3 del presente articolo possono concorrere con le circostanze attenuanti comuni già previste dall&#8217;art.62 c.p.</p>
<p>Note al punto 2:</p>
<p>1. L&#8217;intero articolo è stato pensato tenendo presente quello che potrebbe essere il punto di maggiore equilibrio tra esigenze di sottrazione ai dispositivi punitivi e la credibilità di una proposta teoricamente destinata a diventare norma di legge all&#8217;interno dell&#8217;ordinamento giuridico vigente.</p>
<p>Occorrerà, comunque, effettuare una ricognizione completa dei procedimenti in corso per verificare il grado di copertura della norma così strutturata e per verificare l&#8217;eventuale necessità di modificarla o integrarla.</p>
<p>2. Il riferimento alla dimensione pubblica dell&#8217;azione ritengo che sia un passaggio giuridicamente obbligato in assenza del quale i confini della causa di non punibilità sarebbero talmente ampi da risultare immediatamente incompatibili con quanto complessivamente disposto dalla legislazione penale.</p>
<p>3. Il riferimento al parametro della disobbedienza civile consente di comprendere in un&#8217;unica espressione una molteplicità di ipotesi altrimenti difficilmente catalogabili. Uso volutamente l&#8217;espressione &#8220;disobbedienza civile&#8221; anziché &#8220;disobbedienza sociale&#8221; perché ritengo che la prima sia più facilmente inseribile nel contesto dell&#8217;ordinamento giuridico formalizzato, mentre ritengo che la seconda non possa (e non debba), essere sottoposta ad un processo di codificazione.</p>
<p>4. I punti &#8220;c&#8221;, &#8220;d&#8221; ed &#8220;e&#8221; potrebbero essere riassunti in un unico punto che parla genericamente di &#8220;violazione della sovranità di altro Stato&#8221;.</p>
<p>Ho scelto di articolare i punti &#8220;c&#8221;, &#8220;d&#8221; ed &#8220;e&#8221; per evitare una formulazione che accreditasse la sovranità statuale come valore assoluto e la sua violazione come disvalore assoluto: nella formulazione proposta, invece, il disvalore è relativo e riguarda solo alcune modalità di violazione della sovranità, mentre altre, come quelle riconducibili a pratiche di diplomazia dal basso, ne restano fuori.</p>
<p>3) Le cause di non punibilità di cui all&#8217;art. 51 bis, 1° comma, e 52 bis c.p., nonché le circostanze attenuanti di cui all&#8217;art.51bis, 3° e 4° comma, c.p., si applicano ai procedimenti in corso, qualunque sia lo stato o il grado del procedimento.</p>
<p>4) Il primo comma dell&#8217;art.416 del codice penale viene così modificato:</p>
<p>Art.416</p>
<p>Associazione per delinquere</p>
<p>&#8220;Quando tre o più persone si associano &#8220;clandestinamente o, comunque, in maniera occulta&#8221;, allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l&#8217;associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni.&#8221;</p>
<p>Note al punto 4:</p>
<p>1. L&#8217;utilizzo sempre più massiccio dell&#8217;ipotesi delittuosa prevista dall&#8217;art.416 c.p. per colpire le articolazioni di movimento, concretizza una strategia repressiva sottile ed efficace: evita il riscorso alla più compromettente (per gli inquirenti) fattispecie dell&#8217;associazione sovversiva e, nel contempo, garantisce un elevato livello di repressione.</p>
<p>Trovare uno strumento di natura giuridica in grado di bloccare tale pratica non è facile: è evidente, infatti, che la fattispecie dell&#8217;&#8221;associazione a delinquere&#8221; non è in alcun modo abrogabile in quanto costituisce uno dei dispositivi portanti dell&#8217;ordinamento penale.</p>
<p>Poiché non è percorribile la strada dell&#8217;abrogazione, l&#8217;altra opzione possibile consiste nella codificazione di ciò che differenzia l&#8217;ipotesi delittuosa dell&#8217;associazione a delinquere dalla realtà materiale e politica incarnata dalle articolazioni di movimento: operazione, questa, altrettanto complessa in quanto richiederebbe la normazione di parametri di natura politica e sociale difficilmente codificabili.</p>
<p>Alla luce di tali considerazioni, ho cercato di estrapolare da tali parametri di natura politico-sociale l&#8217;elemento più facilmente codificabile, ovverossia la loro dimensione &#8220;pubblica&#8221;: per questo la modifica proposta consiste nell&#8217;introduzione nel primo comma dell&#8217;art.416 dell&#8217;espressione &#8220;clandestinamente o, comunque, in maniera occulta&#8221;. Ritengo che la soluzione ipotizzata sia effettivamente praticabile: è del tutto evidente, infatti, che l&#8217;ordinaria associazione a delinquere poggia sul carattere segreto sia dell&#8217;accordo che del programma delittuoso, contrariamente a quanto si verifica per le attività conflittuali messe in campo dai movimenti. Va, inoltre, rilevato che un eventuale modifica dell&#8217;art.416 c.p. dispiegherebbe i propri effetti anche sui procedimenti in corso: ai sensi, infatti, dell&#8217;art.2, 2° comma, c.p. &#8220;Nessuno può essere punito per un fatto che, secondo una legge posteriore, non costituisce reato e,se vi è stata condanna, ne cessano l&#8217;esecuzione e gli effetti penali.&#8221; ; in ogni caso, ai sensi del medesimo articolo, 3° comma, &#8220;Se la legge del tempo in cui fu commesso il reato e le posteriori sono diverse, si applica quella le cui disposizioni sono più favorevoli al reo.&#8221;.</p>
<p>5) L&#8217;attenuante della finalità essenzialmente dimostrativa.</p>
<p>A fronte di un progressivo aggravamento delle ipotesi di reato e dell&#8217;ormai diffusa tendenza da parte dell&#8217;autorità giudiziaria a contestare ipotesi di reato assolutamente sproporzionate ai fatti, giocando sull&#8217; “annullamento” formale delle finalità evidentemente “dimostrative” di molte delle azioni sotto processo, si propone la codificazione di una nuova attenuante in grado di agire, a seconda delle ipotesi, come circostanza ad effetto speciale o come circostanza che determina una pena di specie diversa.</p>
<p>Fermo restando che la questione deve essere approfondita, specificando le modalità di inserimento nel corpo del codice penale, possiamo intanto abbozzare una prima versione del disposto, che opererebbe</p>
<p>“Quando il fatto è stato commesso con finalità essenzialmente dimostrative, a causa e in occasione di agitazioni o pubbliche manifestazioni, allo scopo di denunciare e/o prevenire gravi emergenze a carattere sociale, ambientale o lavorativo o, comunque, al fine di denunciare e/o prevenire gravi violazioni dei diritti umani, delle garanzie costituzionali o delle garanzie democratiche”.</p>
<p>6)Abrogazione dei reati di opinione di cui agli artt.: 266 (Istigazione di militari a disobbedire alle leggi), 270 (Associazioni sovversive) bis-ter-quater-quinquies-sexies, 272 (Propaganda ed apologia sovversiva o antinazionale), 273 (illecita costituzione di associazioni aventi carattere internazionale), 274 (Illecita partecipazione ad associazioni aventi carattere internazionale), 304 (Cospirazione politica mediante accordo), 305 (Cospirazione politica mediante associazione), 342 (Oltraggio a un Corpo politico, amministrativo o giudiziario) e 415 (Istigazione a disobbedire alle leggi).</p>
<p>Note al punto 6:</p>
<p>1. Va evidenziato che diversi degli articoli sopra elencati sono già stati oggetto di pronunce di incostituzionalità da parte della Corte Costituzionale: in particolare, sono stati dichiarati totalmente illegittimi gli artt. 273 e 274, mentre sono stati dichiarati parzialmente illegittimi gli artt.266 e 415.</p>
<p>La strutturazione del punto 6, consistendo in una elencazione di ipotesi abrogative, è agevolmente integrabile e/o modificabile, alla luce di un&#8217;ulteriore ricognizione dei procedimenti in corso o di quelli potenzialmente incardinabili.</p>
<p>Le ipotesi di abrogazione contengono le nuove fatispecie relative alle associazioni con finalità di terrorismo introdotte dal pacchetto Pisanu.</p>
<p>Fermo restando l&#8217;obiettivo dell&#8217;abrogazione integrale, va evidenziata la priorità e l&#8217;urgenza di un intervento in termini abrogativi del nuovo art.270 sexies che così qualifica le condotte con finalità di terrorismo:</p>
<p>“1. Sono considerate con finalità di terrorismo le condotte che, per la loro natura o contesto, possono, arrecare danno ad un Paese o ad un organizzazione internazionale e sono compiute allo scopo di intimidire la popolazione o costringere i poteri pubblici o un’organizzazione internazionale a compiere o astenersi dal compiere un qualsiasi atto o destabilizzare o distruggere le strutture politiche fondamentali, costituzionali, economiche e sociali di un Paese o di un’organizzazione internazionale”.</p>
<p>7) Abrogazione dei reati di cui agli artt.13, co.13 e 13 bis, e 14, co. 5 ter e 5 quater D.lgs.286/98 (permanenza o rientro nel territorio nazionale da parte di immigrati espulsi – mancata ottemperanza all&#8217;ordine di lasciare il territorio nazionale).</p>
<p> <img src='http://s0.wp.com/wp-includes/images/smilies/icon_cool.gif' alt='8)' class='wp-smiley' /> Abrogazione delle modifiche normative introdotte con la cosiddetta legge Cirielli e di quelle introdotto con il “pacchetto” Pisanu.</p>
<p>9) Abrogazione delle ipotesi di reato connesse al consumo di sostanze stupefacenti.</p>
<p>Nota al punto 8 e 9:</p>
<p>per esigenze di brevità il riferimento è volutamente generico. Una disamina più approfondita sarà possibile effettuarla in un successivo intervento.</p>
<p>AMNISTIA</p>
<p>1 &#8211; Modifica dell&#8217;art.79 della Costituzione.</p>
<p>L&#8217;art.79 della Costituzione prevedeva originariamente che l&#8217;amnistia e l&#8217;indulto venissero concessi dal Presidente della Repubblica su leggedelega delle Camere.</p>
<p>Con la legge costituzionale nr.1 del 6 marzo 1992, l&#8217;art.79 è stato radicalmente riformulato ed il testo attualmente in vigore prevede che l&#8217;amnistia e l&#8217;indulto siano concessi “&#8230;con legge deliberata a maggioranza dei due terzi dei componenti di ciascuhna Camera, in ogni suo articolo e nella votazione finale”.</p>
<p>Il vincolo della maggioranza qualificata dei due terzi e le nuove modalità di approvazione rendono evidentemente molto difficile l&#8217;appovazione di un provvedimento di amnistia e di indulto: non è un caso che l&#8217;ultima amnistia risalga al Dpr. nr.75 del 12 aprile 1990.</p>
<p>Modificare nuovamente l&#8217;art.79 della Costituzione è una priorità assoluta, sebbene l&#8217;iter sia alquanto complesso: per operare tale modifica è, infatti, necessaria una legge costituzionale. Altro problema ancora riguarda il tipo di modifica perseguire.</p>
<p>Considerato che il testo originario dell&#8217;art.79 ha consentito in 44 anni (dall&#8217;entratain vigore della Costituzione al 1992, anno della modifica dell&#8217;articolo), l&#8217;approvazione di 19 provvedimenti di amnistia e indulto, il sostanziale ritorno al testo originario sarebbe forse l&#8217;opzione migliore.</p>
<p>Va tenuto presente, tuttavia, che è molto improbabile (direi impossibile) l&#8217;approvazione di una legge costituzionale che, di fatto, sancisca il ritorno al testo originario dell&#8217;articolo. Maggiori probabilità di successo potrebbe avere l&#8217;ipotesi di modificare il quorum per l&#8217;approvazione dell&#8217;amnistia (e dell&#8217;indulto) dai due terzi alla maggioranza assoluta, eliminando contestualmente l&#8217;inciso “&#8230;in ogni suo articolo e nella votazione finale”.</p>
<p>A tale proposito ricordo che una modifica in questi termini è stata già contemplata nella proposta di legge costituzionale nr.2750 (primo firmatario Boato e tra i firmatari Enzo Bianco) presentata il 15 maggio 2002.</p>
<p>2 &#8211; Amnistia</p>
<p>Art.1</p>
<p>E&#8217; concessa amnistia per ogni reato non finanziario per il quale è stabilita una pena detentiva non superiore nel massimo a cinque anni, ovvero una pena pecuniaria, sola o congiunta a detta pena.</p>
<p>Art. 2</p>
<p>Indipendentemente dal limite di pena di cui all&#8217;art.1, è concessa amnistia per i reati previsti e puniti dall&#8217;art.331, co. 2, (interruzione di un sevizio pubblico o di pubblica necessità); 338 (violenza o minaccia ad un corpo politico, amministrativo o giudiziario); 339 (circostanze aggravanti); 416, co.1-2-3-5, (associazione per delinquere); 419(devastazione e saccheggio); 420, co.3, (attentato a impianti di pubblica utilità); 423 (incendio) 583, co.1, e 585 (circostanze aggravanti); 624 bis (furto in abitazione e furto con scasso); 625 (circostanze aggravanti); 628 (rapina) c.p., art.4 l.895/1967; art.1, co.1 e 2, D.lgs. 66/1948, quando la pena in concreto applicabile non superi i 5 anni e ricorra almeno una delle seguenti condizioni:</p>
<p>a) Il fatto sia stato commesso con finalità essenzialmente dimostrative, a causa e in occasione di agitazioni o pubbliche manifestazioni, allo scopo di denunciare e/o prevenire gravi emergenze a carattere sociale, ambientale o lavorativo o, comunque, al fine di denunciare e/o prevenire gravi violazioni dei diritti umani, delle garanzie costituzionali o delle garanzie democratiche;</p>
<p>b) Per la natura, la specie, i mezzi, le modalità o circostanze dell&#8217;azione, ovvero per la particolare tenuità del danno o del pericolo, il fatto risulti di lieve entità;</p>
<p>c) Il reato abbia avuto luogo in un contesto in cui il numero e la natura delle violazioni di legge commesse da più pubblici ufficiali in concorso tra loro, nonché il ruolo svolto nelle suddette violazioni dai superiori gerarchici, seppur solo con condotte omissive, siano stati tali da ingenerare il timore diffuso di una sospensione di fatto delle garanzie costituzionali.</p>
<p>Art.3</p>
<p>Indipendentemente dai limiti di pena di cui all&#8217;art.1, è concessa amnistia per i delitti ai quali, ai sensi del codice penale, risulti in concreto applicabile la circostanza diminuente di cui all&#8217;art.311 c.p. e la pena non superi in concreto gli anni 5 di reclusione.</p>
<p>In riferimento all&#8217;art.270 sexies, la tenuità del danno o del pericolo và commisurata al danno effettivamente subito dallo Stato estero o dall&#8217;organizzazione internazionale.</p>
<p>Art.4</p>
<p>Ai fini del computo della pena per l&#8217;applicazione dell&#8217;amnistia:</p>
<p>a) Si ha riguardo alla pena stabilita per ciascun reato consumato o tentato;</p>
<p>b) Non si tiene conto dell&#8217;aumento di pena derivante dalla continuazione e dalla recidiva, anche se per quest&#8217;ultima la legge stabilisce una pena di specie diversa;</p>
<p>c) Si tiene conto dell&#8217;aumento di pena derivante dalle circostanze aggravanti per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa o dalle circostanze ad effetto speciale. Non si tiene conto delle altre circostanze aggravanti;</p>
<p>d) Si tiene delle circostanza attenuante di cui all&#8217;art.98 del codice penale, nonché di quelle previste dall&#8217;art.62 del medesimo codice.</p>
<p>Ai fini dell&#8217;applicazione dell&#8217;amnistia la sussistenza delle circostanze di cui al comma 1 è accertata, dopo l&#8217;esercizio dell&#8217;azione penale, anche dal giudice per le indagini preliminari, nonché dal giudice in camera di consiglio nella fase degli atti preliminari al dibattimento.</p>
<p>L&#8217;amnistia non si applica qualora l&#8217;imputato, prima che sia pronunciata sentenza di non luogo a procedere o di non doversi procedere per estinzione del reato per amnistia, faccia espressa dichiarazione di non volerne usufruire.</p>
<p>Avv. Paolo Cognini</p>
<br /><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/categories/mptvmc.wordpress.com/8/" /> <img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/tags/mptvmc.wordpress.com/8/" /> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gocomments/mptvmc.wordpress.com/8/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/comments/mptvmc.wordpress.com/8/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/godelicious/mptvmc.wordpress.com/8/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/delicious/mptvmc.wordpress.com/8/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gofacebook/mptvmc.wordpress.com/8/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/facebook/mptvmc.wordpress.com/8/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gotwitter/mptvmc.wordpress.com/8/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/twitter/mptvmc.wordpress.com/8/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gostumble/mptvmc.wordpress.com/8/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/stumble/mptvmc.wordpress.com/8/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/godigg/mptvmc.wordpress.com/8/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/digg/mptvmc.wordpress.com/8/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/goreddit/mptvmc.wordpress.com/8/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/reddit/mptvmc.wordpress.com/8/" /></a> <img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=mptvmc.wordpress.com&amp;blog=1060608&amp;post=8&amp;subd=mptvmc&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></content:encoded>
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		<title>REDDITO DI CITTADINANZA &#8211; raccolta firme &#8211;</title>
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		<pubDate>Mon, 07 May 2007 14:46:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mptvmc</dc:creator>
				<category><![CDATA[AMBASCIATA dei DIRITTI]]></category>

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		<description><![CDATA[ DOWNLOAD VIDEO Aperta la raccolta firme per la proposta di legge regionale sul REDDITO DI CITTADINANZA Dossier sul progetto di legge di iniziativa popolare per l&#8217;istituzione del diritto al Reddito Sociale Il primo obiettivo di questa raccolta di contributi è quello di fornire una spiegazione del perché in Italia si sta cercando di portare avanti un dibattito sull’introduzione di forme di garanzie di reddito (“Sul [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=mptvmc.wordpress.com&amp;blog=1060608&amp;post=7&amp;subd=mptvmc&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p ALIGN="right"><strong><a TITLE="MPtv - Reddito di Cittadinanza" TARGET="_blank" HREF="http://www.csasisma.org/mptv/video/REDDITOdiCTTADINANZA_WM9.wmv">  DOWNLOAD VIDEO </a></strong><img ALIGN="bottom" STYLE="75px" HEIGHT="75" WIDTH="100" BORDER="5" SRC="http://www.csasisma.org/mptv/tumb/redditocittadinanza.jpg" /></p>
<p>Aperta la raccolta firme per la proposta di legge regionale sul <a HREF="http://www.glomeda.org/documenti.php?id=535" TARGET="_blank" TITLE="www.glomeda.org">REDDITO DI CITTADINANZA</a></p>
<p><span id="more-7"></span>Dossier sul progetto di legge di iniziativa popolare<br />
per l&#8217;istituzione del diritto al Reddito Sociale</p>
<p>Il primo obiettivo di questa raccolta di contributi è quello di fornire una spiegazione del perché in Italia si sta cercando di portare avanti un dibattito sull’introduzione di forme di garanzie di reddito (“Sul Reddito di Cittadinanza”), anche all’interno di un progetto di riforma complessiva del mercato del lavoro e degli ammortizzatori sociali (“Flexisecurity”).<br />
Il secondo obiettivo consiste nell’illustrare “Il dibattito sul Reddito Sociale nelle Marche”, che ha avuto luogo nei movimenti, nell’ambiente universitario e sui giornali locali, e sulla base del quale si è impostata la relativa “Bozza per di legge di iniziativa popolare”, che vedrà a breve partire la raccolta delle firme necessarie alla sua presentazione in Consiglio Regionale.<br />
Per quanto l’introduzione di strumenti di questo tipo sia auspicabile (e meglio finanziabile) a livello di governo nazionale o sovranazionale (Unione Europea), la presentazione di varie proposte di legge regionali (Lazio, Friuli, Marche, Campania) costituisce un importante passo avanti in due direzioni, una “pratica” e l’altra “politica”: la prima consiste nel fornire un sostegno reale contro la precarietà ad un numero crescente di cittadini; la seconda consiste nel cominciare ad affermare a livello legislativo l’esistenza di un Diritto al Reddito sganciato dalla prestazione lavorativa, con l’obiettivo di riuscire successivamente ad influire, attraverso ulteriori lotte, anche sul livello del governo nazionale o sovranazionale.</p>
<p>1. Sul Reddito di Cittadinanza<br />
2. Flexisecurity<br />
3. Il dibattito sul Reddito Sociale nelle Marche<br />
4. Bozza per il progetto di legge di iniziativa popolare: istituzione del diritto al Reddito Sociale (Regione Marche)</p>
<p>1. Sul Reddito di Cittadinanza – di Andrea Fumagalli</p>
<p>In Italia il dibattito sul reddito di cittadinanza comincia ad avviarsi. con fatica, con lentezza, tra mille equivoci e distorsioni, ma comincia. E, fatto ancor più importante, la richiesta di un reddito sganciato dal lavoro si appresta a diventare un obiettivo di lotte concrete contro le forme moderne della precarizzazione del lavoro e della mortificazione della dignità delle donne e degli uomini. Recentemente tre libri hanno trattato la questione del reddito di cittadinanza: “Tute bianche:disoccupazione di massa e reddito di cittadinanza”, a cura di A. Fumagalli e M. Lazzarato, edito da DeriveApprodi, Roma, marzo 1999, “Il salario sociale” di G. Malabarba, Nuove edizioni internazionali, maggio 1999 e infine “Profit State, reidstribuzione dell’accumulazione e Reddito Sociale Minimo”, di R. Martufi e L. Vasapollo, Ed. La città del Sole, maggio 1999.<br />
Questa prima fase del dibattito (che, per il momento, incontra forti difficoltà “di cittadinanza” all’interno delle organizzazioni sindacali confederali e dei partiti di sinistra) si è posta l’obiettivo di definire gli assi portanti del concetto: che cosa si intende per reddito di cittadinanza, chi ne avrebbe diritto? Questo proprio per evitare fraintendimenti ed equivoci, vista anche l’aleatorietà della parola “reddito”. In seconda battuta, si é cominciato a valutare l’attualità e la praticabilità di una simile proposta nel contesto postfordista del processo di accumulazione. Infine, si é messo in luce il ruolo strumentale che può avere l’obiettivo di un reddito garantito come fattore di ricomposizione sociale delle diverse soggettività del lavoro oggi divise e frammentate.<br />
Analizziamo brevemente questi tre punti, tenendo presente che le risposte, ovviamente, non possono essere esaustive e che le questione aperte sono numerose. Partiamo dalla definizione. Per reddito di cittadinanza, nella sua accezione più generale, così come si evince dal testo “Tute bianche”, si intende l’erogazione di una certa somma monetaria a scadenze regolari e perpetua in grado di garantire una vita dignitosa, indipendentemente dalla prestazione lavorativa effettuata; Per tale definizione, questa erogazione deve avere due caratteristiche fondamentali: deve essere universale e incondizionata, deve cioè entrare nel novero dei diritti umani.<br />
In altri termini, il reddito di cittadinanza va dato a tutti gli esseri umani in forma non discriminatoria (di sesso, di razza, di religione, di reddito). E’ sufficiente, per averne diritto, il solo fatto di esistere. Non è sottoposto ad alcuna forma di vincolo o condizione (ovvero, non obbliga ad assumere particolari impegni e/o comportamenti). I due attributi &#8211; universale e incondizionato &#8211; sono elementi di differenziazione con altre definizioni, a cui si rifanno in particolare i testi di R.Martufi e L. Vasapollo da un lato e G. Malabarba, dall’altro La proposta del &#8220;Reddito Sociale Minimo&#8221; di Martufi-Vasapollo ha una caratterizzazione diversa del concetto di &#8220;salario sociale&#8221; di Malabarba. Il primo infatti, pone come requisito per accedervi, il criterio della condizione professionale (iscrizione alla lista di collocamento da almeno un anno) e quello del reddito (al di sotto di una certa soglia a seconda del numero dei componenti del nucleo familiare). Il secondo, invece, più genericamente, prevede come requisito principale il tipo di condizione professionale (disoccupato e/o precario). In entrambi i casi comunque, il sostegno decade nel momento in cui il soggetto ricevente ottiene un contratto di lavoro a tempo pieno. Le due formulazioni di Martufi-Vasapollo e di Malabarba, pur con alcune differenze, sono però simili nel pensare che il sostegno al reddito sia funzionale (e temporaneo) in attesa che venga comunque espletato il costituzionale diritto al lavoro. Si tratta quindi di una forma salariale, pur se sganciata temporaneamcnte dalla prestazione lavorativa (Malabarba, in proposito, é estremamente chiaro). Il concetto di reddito universale di cittadinanza di Fumagalli-Lazzarato è invece assai diverso: si tratta di reddito e non di salario (non si può parlare al riguardo, come molto spesso si fa di salario minimo o salario garantito): il salario, in quanto remunerazione del lavoro, è comunque legato all’organizzazione capitalistica della produzione. Il concetto di reddito rientra invece esclusivamente nell’alveo della distribuzione delle risorse, una volta dato il livello di ricchezza complessiva. Il reddito determina la possibilità di consumo e se il diritto al consumo è universale anche il diritto al reddito deve esscre universale e primario (non mediato, quindi, dal diritto al lavoro). Tutte le proposte di tipo distributivo che fanno riferimento o alla condizione professionale (stato di disoccupazione e/o di precarietà insufficiente a garantire un reddito minimo) o all’obbligo di assumere degli impegni di tipo contrattuale, pur se sganciati dalla prestazione lavorativa, (come il Reddito minimo di inserimento in Francia), sono discriminanti e non conformi allo status di “diritto inalienabile ındividuale”. Non è così per il reddito di cittadinanza. Le differenze concettuali e teoriche sono quindi profonde ed è importante che il dibattito continui. Tuttavia, esse non sono tali da non prefigurare un percorso di impegno politico comune, soprattutto in relazione alla difficoltà quotidiana di mettere al centro dell’iniziativa e della sovversione politica quotidiana la questione della ridistibuzione del reddito. Purchè si tenga conto che il terreno del conflitto non può essere limitato al solo luogo di lavoro (fabbrica e/o ufficio) &#8211; come sembra adombrare Malabarba &#8211; bensì all’intero territorio, luogo composito della produzione materiale e immateriale, dell’immaginario e del consenso sociale.<br />
L’attualità del reddito di cittadinanza (o più, in generale, di una distribuzione sociale del reddito non completamente chiusa nell’ambito dei rapporti di produzione) e la sua praticabilità derivano dall’analisi delle moderne forme dell’accumulazione dominanti nel mondo capitalistico occidentale. La ristrutturazione tecnologica, esito della diffusione di tecnologie di linguaggio che si sostituiscono o sono complementari alle tradizionali tecnologie meccaniche e ripetitive di stampo taylorista, ha profondamente modificato le forme di erogazione del lavoro e di origine del profitto. La nuova organizzazione flessibile del lavoro e della produzione porta alla ridefinizione del rapporto capitale lavoro, in cui la prestazione lavorativa è totalmente subordinata e sussunta al capitale sia nella sua componente materiale che immateriale. Non solo le braccia, ma anche la mente ed il tempo di vita sono diventati fattori produttivi che danno origine a livelli crescenti di produttività, che assume caratteri &#8220;sociali&#8221; e non piu individuali: una produttività sociale che deriva sempre più dalle esperienze e dai saperi soggettivi dei singoli individui e che assumono le più disparate tipologie di &#8220;lavoro&#8221; (al riguardo il testo di Martufi-Vasapollo è molto esplicito e approfondito su questo argomento). Ciò porta ad una ridefinizione della separazione fordista tra lavoro manuale e lavoro intellettuale, tra produzione materiale e produzione immateriale, tagliando trasversalmente non solo l’attività di trasformazione industriale e il settore terziario, ma influenzando pesantemente sui meccanismi di finanziamento e sulla dinamica dei mercati finanziari. Nel fordismo, il rapporto capitale lavoro si era sviluppato all`interno di un patto sociale, garantito a livello nazionale, che da un lato legava incrementi di produzione a incrcmenti dell’occupazione e, dall’altro, imponeva la distribuzione di parte dei guadagni di produttività al reddito da lavoro salariato, consentendo una crescita contemporanea di salario e profitto. Oggi il livello di sfruttamento insito nel rapporto capitale-lavoro produce incrementi di produttività &#8220;sociale&#8221; che non vengono ridistribuiti ma sono ad esclusivo appannaggio della crescita dei profitti e della rendita finanziaria. La ridefinizione di un nuovo patto sociale post-fordista, lungi dall’essere quello ipotizzato dalla triade D’Alema-Ciampi-Cofferati e ora messo in discussione dallo stesso D’Alema nel campo previdenziale, non puo che partire dall’esigenza di una ridistribuzione sociale del reddito. Il reddito di cittadinanza (a partire dalla sua versione ridotta del &#8220;reddito sociale minimo&#8221;) è dunque la forma più moderna compatibile con l’attuale sistema di accumulazione flessibile, resa possibile da un intervento redistributivo dei guadagni di produttività immateriale, che oggi sfuggono alle statistiche ufficiali, ma che producono quella ricchezza, per lo più utilizzata per la speculazione finanziaria internazionale e che è all’origine delle più moderne forme di esclusione sociale. In linea generale, un intervento sui guadagni di produttività (tramite una tassazione sui beni capitali o sugli investimenti diretti all’estero) e sulle transazioni finanziarie (ad esempio, tramite l’introduzione di una Tobin Tax) sono dunque i campi dai quali reperire le risorse per un finanziamento possibile del reddito di cittadinanza. Su questo punto Martufi e Vasapollo forniscono un’analisi quanto mai seria e rigorosa.<br />
La proposta di reddito di cittadinanza è, dunque, una proposta riformista, in quanto, non va a modificare le condizioni strutturali dello sfruttamento capitalistico (questa é la principale critica di Malabarba). E’ sicuramente un esempio di riformismo “radicale”, nel senso che si muove comunque in direzione opposta a quella insita nel perseguimento di politica dei redditi, di concertazione sindacale e di flessibilizzazione e precarizzazione del mercato de1 lavoro, compatibili con le esigenze di profittabilità di breve periodo dellc imprese. Tuttavia viene spesso dimenticato (ed in questo è ravvisabile un limite nell’analisi di Martufi e di Vasapollo ed in misura maggiore in Malabarba) che il reddito di cittadinanza apre delle dirompenti contraddizioni all`interno della gerarchia economia. In primo luogo, rompe il disciplinamento sociale imposto dal ricatto del bisogno e dalla necessità del lavoro. E’ diritto all’ozio contro l’etica del lavoro precario, coatto, alienato. Da questo punto di vista, aumenta il grado di autonomia decisionale e di libertà dei diversi soggetti del lavoro e del non-lavoro, è forma di contropotere all’asservimento del lavoro. In secondo luogo, parallelamente, rompe le gerarchie economiche e sociali imposte dal potere sociale e discriminatorio dell’uso della moneta. Nei sistemi capitalistici, la disponibilità di moneta è la manifestazione più evidente della discriminazione tra lavoro e capitale. Il lavoratore può spendere solo ciò che guadagna tramite la sua disponibilità al lavoro, L’imprenditore puo accedere liberamente alla moneta-credito senza vincoli di reddito, in quanto proprietario dei mezzi di produzione. Fornire moneta &#8211; e quindi potere d’acquisto &#8211; a chi non si sottopone alle gerarchie della produzione significa sviluppare forme di contropotere monetario. Infine, sulla base dei due punti ora ricordati, la disponibilità di un reddito incondizionato aumenta potenzialmente il grado di contrattazione individuale degli individui, per lo meno nel contesto socio-economico. In un mercato del lavoro, caratterizzato sempre più dalla prevalenza della contrattazione individuale a tutti i livelli (salario e tempo di lavoro), anche laddove esistono forme di contrattazione collettiva (lavoratori dipendenti a tempo indeterminato pubblici e privati), la capacità di sviluppare forme conflittuali per il miglioramento delle proprie condizioni lavorative e reddituali si scontra con la frammentazione dei soggetti del lavoro. Lo sviluppo di forme estese di microconflittualità è certamente condizione necessaria per poter intervenire positivamenè sulla propria condizione, ma di per sé non è più sufficiente per modificare i rapporti di forza oggi dominanti a livello sociale. Diventa sempre più necessario definire livelli di scontro che riguardino aspetti trasversali delle diverse soggettività del lavoro, indipendentemente dal posto di lavoro. Le questioni del reddito e del tempo di lavoro vanno incontro a questa esigenza. Per questo, il reddito di cittadinanza è strumento di intervento sociale (e non un finalità in sé) per poter favorire quel processo di ricomposizione sociale, necessario per lo sviluppo di nuove potenzialità conflittuali, per essere più padroni del nostro destino.</p>
<p>2. Per una riforma globale del mercato del lavoro e per la garanzia di reddito: FLEXICURITY</p>
<p>Premessa<br />
Per noi flexicurity significa possibilità di essere flessibili senza dover subire la precarietà. In altri termini significa ribadire la supremazia del “diritto alla scelta dell’attività lavorativa” sul semplice “diritto al lavoro” (qualunque esso sia). Con il termine flexicurity, di derivazione anglo-manageriale e già oggetto di legiferazione nei Paesi Bassi, si intende indicare un traguardo di autotutela sociale e per togliere la maschera oramai ventennale di propaganda neoliberista a favore del concetto di flessibilità, inganno semantico che cela realtà di precarietà sempre più generalizzata e capillare in tutta Europa.<br />
Guardando ad un livello più congiunturale dell’analisi, flexicurity intende essere la risposta del precognitariato radicale agli ammortizzatori sociali, vere e proprie elemosine di non-diritti proposte da buona parte del centro-sinistra. Gli ammortizzatori sono pallidi palliativi per tenere sotto controllo le conseguenze nefaste della precarietà esplosa dopo il pacchetto Treu, che ha innescato il processo di sostituzione di contratti tipici con contratti atipici e precari e continuata con la legge 30 (Biagi). L’effetto del pacchetto Treu è stato di estendere le possibilità di lavoro precario in modo quantitativo mentre il recente provvedimento sembra solo preoccuparsi di consolidare i guadagni che le imprese traggono dalla precarietà e garantire il peggio possibile a chi è da poco entrato o si appresta a entrare nel mercato del lavoro.</p>
<p>In questa breve nota vengono descritte alcune misure concrete per la garanzia di reddito e per l&#8217;accesso ai servizi primari della socialità, con indicazioni relative alle forme del loro finanziamento. Inoltre, viene avanzata la proposta di introduzione di un salario orario minimo e di riduzione delle forme contrattuali oggi previste per i rapporti di lavoro&#8230;</p>
<p>Garanzia di reddito e accesso ai servizi primari e alla socialità<br />
Il primo obiettivo di una politica di welfare è quello di garantire i mezzi per la sopravvivenza. Oggi ciò si traduce nella continuità di reddito. Tale obiettivo è tanto più necessario quanto più l’attività produttiva è frutto di una cooperazione sociale, il cui valore aggiunto è sempre più appannaggio di pochi e non di molti. Pertanto, l’istituzione di un reddito di base deve essere considerata come una sorta di risarcimento per quella parte di cooperazione sociale che non viene presa in considerazione dalle trattative individuale e/o sindacale che definiscono la remunerazione dell’attività lavorativa. Tale misura, in primo luogo, è rivolta a chiunque perda il lavoro per risoluzione di contratto, licenziamento, cessazione di missione interinale, cessazione di progetto parasubordinato o comunque si trovi ad affrontare la cessazione del flusso di reddito associata a un’attività lavorativa di qualunque tipo, in particolare free-lance. A tal fine si propone di costituire una Cassa Sociale per il Reddito di Base (CSRB) per finanziare il rischio di disoccupazione, infortunio, malattia, maternità, ecc., ecc. Tale cassa è adibita anche all’erogazione di un’Indennità di accesso universale alla maternità, per garantire il diritto alla maternità consapevole nonché di un’Indennità speciale ai disoccupati di mezza età espulsi dal lavoro “garantito”. Quest&#8217;ultima indennità è costituita da una parte pecuniaria in aggiunta all’eventuale reddito derivante da mobilità o continuità e da una parte di formazione permanente da svolgersi in università e centri pubblici come presso associazioni e spazi sociali a scelta del disoccupato. In tema di accesso ai servizi primari e alla socialità, si propone la costituzione di una Cassa municipale per i servizi sociali, il cui compito è fornire una carta di servizi che consenta:<br />
• accesso sussidiato per i precari a casa, media, trasporti, cultura, formazione, sia in termini di accesso a spazi e strutture sia in termini di tariffe gratuite o scontate. In particolare, un sussidio sull’affitto che copra la parte di canone in eccesso al 50% del reddito percepito.<br />
• l’istituzione di demogrants, contributi a fondo perduto erogati a gruppi e associazioni formali e informali di giovani che abbiano natura di solidarietà sociale, tutela ambientale e innovazione culturale. Per quanto riguarda il finanziamento, la Cassa Sociale per il reddito di Base (CSRB) dovrebbe essere alimentata da contributi a carico dei datori di lavoro e delle agenzie di intermediazioni manodopera, dei compensi di precari e parasubordinati (in percentuale inferiore al 10%) e, nella parte residuale, dalla fiscalità generale. La Cassa municipale per i servizi sociali è finanziata esclusivamente dalla fiscalità regionale e municipale e sulla base dei finanziamenti centrali: in altre parole, si tratta di ragionare e fare proposte riguardo all’introduzione e ridefinizione delle imposte su plusvalenze immobiliari, entrate cedolari, dividendi azionari, patrimoni familiari, tassa di successione. Ad esse si dovrebbero aggiungere imposizioni relative all’uso del territorio (tasse di localizzazione e di fabbricato, ad esempio, per i centri commerciali, e altre attività produttive che lucrano profitti sulla base del loro posizionamento spaziale). Più in particolare si potrebbe ragionare sui seguenti punti specifici:<br />
• introduzione di progressività nell’ICI a seconda della destinazione d’uso dell’immobile;<br />
• introduzione di un addizionali Ire basata su due scaglioni, comunque non superiore al 5%:<br />
• introduzione di una tassa indiretta (I.v.a.) sull’intermediazione di lavoro a carico della società interinale (5%) e dell’impresa committente (5%), calcolata sul valore lordo della prestazione lavorativa in oggetto<br />
• introduzione e riforma di una tassa di localizzazione per le attività produttive (modello Irap) che sfruttano posizione territoriali vantaggiose, destinate all’attività di consumo, magazzinaggio, turismo e svago;<br />
• addizionale speciale Ire sulle attività finanziario-creditizie-assocurative che operano nel comune.</p>
<p>Salario orario minimo e riduzione forme contrattuali<br />
Proponiamo inoltre l’istituzione di un Salario Minimo Municipale di almeno 10 euro lordi l’ora con forti maggiorazioni per le ore supplementari e straordinarie, forte limitazione del lavoro festivo nel commercio, nella prospettiva di un Salario Minimo Europeo che faccia da barriera al di sotto di cui gli standard sociali di Eurolandia non possano cadere. Tale Salario minimo municipale è applicato per tutte le prestazioni lavorative non contrattualizzate e a tutti i contratti precari, per i quali non esiste a livello contrattuale, la definizione di uno stipendio/salario mensile continuativo. Facciamo degli esempi: un lavoratore occasionale, stage, co,co,co, a progetto, interinale, apprendista a termine, stagionale, viene pagato a ore con una cifra che non può per legge essere inferiore ai 10 euro lordi all’ora, a prescindere dall’attività lavorativa svolta. Può, ovviamente essere superiore. Chi ha un contratto continuativo (a tempo pieno o a tempo ridotto) percepisce un salario mensile (non orario) che viene contrattualizzato sulla base degli accordi sindacali esistenti. In tema di diritto del lavoro, infine, come abbiamo già scritto, oggi sono sono più di 30 tipologie contrattuali e la legge Biagi ne aggiunge altre. Da dieci anni a questa parte è cresciuta una giungla di norme giuslavoriste, continuamente aggirate e/o piegate, creando un vero e proprio apartheid del lavoro che ha polverizzato la rappresentazione collettiva della forza lavoro nell’interesse di aziende tanto fameliche e antisociali quanto strategicamente incapaci. Il divide et impera del neoliberismo si fonda su mercati del lavoro marcatamente duali, di derivazione americana (unionized full-timer w/benefits vs non-union partimer w/o benefits) e asiatica (i garantiti a vita del toyotismo vs la forza lavoro periferica e interinale dell’indotto). Ma neanche in questi paesi vige la pletora di contratti di lavoro e di buste-paga inintelligibili che c’è in Italia. La proposta minimale è di ridurre le diverse tipologie oggi esistenti a solo 4: part time a tempo determinato ed indeterminato, full-time a tempo determinato ed indeterminato. Queste 4 tipologie sono in grado di accogliere la stragrande maggioranza dei rapporti di lavoro possibili senza scomodare stage, job on call, outsourcing, apprendistato, partecipazioni, collaborazioni occasionali. Per evitare trucchi strani, sono possibili solo due contratti a tempo determinato per la stessa azienda in un arco di due anni, dopodiché scatta l’assunzione a tempo indeterminato regolata dallo Statuto dei Lavoratori. Per chi non vuole timbrare il cartellino e ha competenze tecniche e/o culturali specifiche (non per pony espress o raccoglitori di pomodori, quindi) è possibile unicamente il contratto d’opera e consulenza, di durata non inferiore ai 6 mesi e con cassa previdenziale a cui deve essere possibile accedere anche senza alcun periodo di lavoro dipendente. Infine, chiediamo che venga creata una cassa previdenziale unica, gestita e coordiunata a livello statale, a prescindere dalla tipologia contrattuale del lavoro.</p>
<p>3. ARTICOLI APPARSI SU VARI GIORNALI MARCHIGIANI E RELATIVI ALL’IPOTESI DI UNA LEGGE REGIONALE SUL REDDITO SOCIALE</p>
<p>Quante sono le famiglie marchigiane in difficoltà? Si ha l’impressione che stiano crescendo. Anche le Marche, la splendida via adriatica allo sviluppo, è una regione in cui la forbice della distribuzione dei redditi si sta aprendo sempre più: i ricchi diventano più ricchi, i poveri diventano più poveri e le famiglie a medio-basso reddito vengono risucchiate in un’area di vulnerabilità sociale. L’elaborazione dei dati Banca d’Italia sui fattori di rischio per le famiglie marchigiane sembra dare conferma di questa impressione (ci riferiamo allo studio di Pavolini e Lilla, apparso di recente su Economia Marche). Le famiglie fronteggiano i mutamenti strutturali dell&#8217;economia, del lavoro e in generale della società accettando le nuove possibilità di reddito offerte dal mercato. Questo significa tra le altre cose che le giovani generazioni accettano condizioni lavorative meno vantaggiose rispetto a quelle che avevano precedentemente i loro padri. Gli studi condotti sui dati mostrano una polarizzazione abbastanza evidente accanto alla necessità nuova e di avere un grande numero di entrate reddituali. Questa necessità resta spesso irrealizzabile: è impossibile combinare un maggior numero di entrate perché c’è un limite biologico ai lavori che si possono accettare. Cosa ci fa affermare che la forbice della distribuzione dei redditi si allarga? I dati mostrano che le famiglie che godono di una situazione reddituale favorevole poggiano sempre più su poche fonti ma assai consistenti, mentre le famiglie meno fortunate pur accrescendo la numerosità delle entrate ne vedono diminuire la consistenza e la stabilità. E’ possibile individuare diverse tipologie familiari, concentrandosi sulla composizione del nucleo familiare, sul livello di istruzione e sull’età del capofamiglia. Se si studia la probabilità di incorrere in situazioni di vulnerabilità reddituale delle diverse tipologie familiari, si scopre inoltre come questa vulnerabilità per quanto riguarda il capofamiglia si associ maggiormente a un capofamiglia con bassi livelli di istruzione, donna e giovane. Una domanda diventa lecita: in che modo la struttura del mondo del lavoro condiziona la vulnerabilità reddituale delle famiglie? In modo determinante: l’instabilità del lavoro (proprio come la presenza di disoccupazione) fa sì che il lavoro sia per la famiglia un elemento vulnerante, cioè un fattore destabilizzante. A partire dal 1990 diminuiscono nelle Marche le famiglie composte da lavoratori stabili (dal 48% al 46%), bisogna considerare inoltre l’aumento delle famiglie composte da persone non attive sul mercato del lavoro (dal 30% al 34%). Nel corso di un decennio le condizioni del lavoro non hanno inciso su alcune caratteristiche delle famiglie (per esempio le famiglie single sono composte per 5/6 da anziani pensionati). Incidono invece sulle famiglie con un solo genitore che fanno registrare una tendenza alla polarizzazione: diminuiscono le famiglie con figure adulte inattive (dal 26,7% al 21,5%), ma aumentano i problemi di disoccupazione e di lavoro precario (dal 6,7% all’11,6%). E’ infine da segnalare una percentuale non certo trascurabile (6,8%) di coppie con figli minorenni formate da soli lavoratori instabili e disoccupati.<br />
Possiamo concludere che le Marche sono afflitte dall’impoverimento dei lavoratori dipendenti e quindi corrono il rischio di una disuguaglianza crescente? E’ vero che il quadro della situazione marchigiana risulta caratterizzato da livelli del tasso di attività e del tasso di occupazione sempre superiori a quelli della media nazionale, tuttavia aumenta la preoccupazione per le difficoltà di alcuni settori tradizionalmente manifatturieri. Non solo, si rileva anche un aumento dei contratti a tempo determinato e della flessibilizzazione: si osserva un costante aumento della flessibilità in entrata tra il 1998 e il 2003 (vedi tabella).<br />
E’ necessario proseguire queste ricerche indagando altre dimensioni proprie della precarietà presenti nelle Marche (per esempio la relazione che intercorre tra nuove forme dell’organizzazione del lavoro e problemi psicosomatici che affliggono le persone con condizioni di instabilità lavorativa). Tuttavia già questi studi fanno sorgere il sospetto che siano necessari degli interventi di politica sociale e del lavoro a livello locale. Tra queste rientra a pieno diritto il così detto salario o reddito sociale. Il basic income rappresenta una modalità nuova di affrontare il problema dell’equa distribuzione dei redditi, una misura contro la precarietà esistenziale: un reddito distribuito su base individuale in un certo territorio a prescindere dalla cittadinanza, dal sesso, dalla religione, finanziato attraverso la fiscalità generale (di natura progressiva). Si tratta di garantire continuità di reddito ai soggetti deboli, sostenendo quella cooperazione e quella produttività sociale che scaturisce dal solo fatto di vivere in un territorio specifico. Nelle Marche si potrebbe pensare innanzitutto ad un’erogazione monetaria (o a pacchetti di servizi convenzionati con gli enti locali) nei confronti di tutti coloro che vivono in una situazione di precarietà esistenziale. Lo studio dei sistemi di sviluppo locale in cui le Marche possono essere suddivise pone le basi per un ragionamento sulle modalità di finanziamento del basic income e sugli effetti che la sua introduzione comporterebbe sulla crescita e sulla distribuzione.</p>
<p>Marco Lilla e Stefano Lucarelli<br />
Università Politecnica delle Marche &#8211; Dipartimento di economia</p>
<p>Reddito sociale: priorità urgente e ipotesi realistica</p>
<p>Partito dalle rivendicazioni e dalle lotte dei movimenti antagonisti marchigiani, il dibattito sull’ipotesi di introduzione di un reddito sociale contro la precarietà sta finalmente raggiungendo i giornali e le sedi istituzionali.<br />
La mancanza di uno strumento di sostegno al reddito nel sistema di welfare nazionale è nota da tempo. Fin dalla metà degli anni ’90 la stessa Commissione Europea ha segnalato ai “nostri” governi la necessità di una riforma in tal senso. Questa esigenza è diventata sempre più urgente a causa della ristrutturazione del sistema produttivo (postfordismo–esternalizzazioni–lavoro immateriale) e della precarizzazione per legge dei rapporti di lavoro (pacchetto Treu – legge Biagi).<br />
Il welfare italiano si è sviluppato in un periodo di bassa disoccupazione, stabilità delle relazioni di lavoro, presenza di grandi industrie (di cui molte statali). Esso è adatto a garantire alcuni cittadini e non altri; ad esempio, le tutele tendono ad essere rivolte a chi fa o ha fatto parte del mondo del lavoro, cioè ha versato dei contributi. Oggi il sistema economico è caratterizzato da un tasso di disoccupazione reale fisiologicamente più alto, dalla parcellizzazione del sistema produttivo in piccole aziende, dalle privatizzazioni, dall’instabilità dei rapporti di lavoro. Il nostro welfare è stato pensato per tutelare determinate categorie di lavoratori, perché il lavoro era tanto e stabile, ed è assolutamente incoerente con l’attuale sistema economico sottostante, perché oggi il problema è tutelare tutti i cittadini contro la precarietà.<br />
Le Marche presentano condizioni di precarietà accentuate. Per troppo tempo si sono sottaciuti i difetti di un modello fondato sui distretti industriali, elogiandone l’alta produttività ma dimenticando che essa deriva da uno elevatissimo sfruttamento del lavoro. Chiunque conosca i nostri territori sa che nelle piccole aziende si fanno orari di lavoro reali esagerati e spesso si lavora in nero. In questi meccanismi possono essere coinvolti gli stessi imprenditori, che d’altra parte vivono anche loro una condizione di precarietà perchè alcune piccole aziende lavorano quasi esclusivamente in base ad ordini provenienti da grandi imprese in assenza dei quali la stessa sopravvivenza aziendale è traballante. In un sistema di piccole aziende la precarietà e lo sfruttamento sono esasperati per i lavoratori e, in parte, possono coinvolgere anche gli imprenditori.<br />
Su questa base socioeconomica, si sono inserite le tendenze dell’economia nazionale e mondiale. Innanzitutto le “riforme” del mercato del lavoro stanno facendo aumentare la quota di coloro che hanno un occupazione temporanea (dal 13,8% del totale nel 2000, al 18,18% nel 2003). L’internazionalizzazione dell’economia sta mettendo in crisi molte aziende marchigiane, da sempre non innovative e orientate a settori tradizionali e che pertanto subiscono la concorrenza di prezzo dei paesi in via di sviluppo. Va specificato, però, che non “è colpa della Cina”, perché non c’è assolutamente niente di “sbagliato” nel fatto che loro in quei settori producano a prezzi più bassi (non è questa la sede per trattare di diritti umani in altri paesi). Il problema viene dai nostri piccoli imprenditori, che non sono stati abbastanza lungimiranti da investire nella qualità e in ricerca e sviluppo negli anni delle “vacche grasse”, anche perché spesso vincolati nell’accesso al credito da un sistema finanziario perversamente legato al potere che ha sempre fin troppo avvantaggiato gli imprenditori marchigiani “grandi e potenti”. Anche i fenomeni tipicamente legati alle multinazionali non risparmiano la nostra regione: con la possibilità di spostare in paesi a più basso costo di manodopera le produzioni, le aziende straniere che avevano stabilimenti nella nostra regione tendono a trasferirli altrove.<br />
La condizione di precarietà esistenziale segnalata dal contributo di Lilla e Lucarelli recentemente apparso su questo giornale investe in maniera decisa l’intero sistema sociale marchigiano. I motivi e i colpevoli sono molti. L’introduzione di un reddito garantito di almeno 500 euro mensili per disoccupati e precari, a cui aggiungere servizi gratuiti (sanità, trasporti, cinema, teatro), non può essere una semplice ipotesi ma deve divenire una priorità. Visto che in un tessuto economico in difficoltà come quello descritto un aumento dell’IRAP appare insensato, l’eventale reddito sociale dovrebbe essere finanziato congiuntamente da regione e comuni incrementando le addizionali IRE e, soprattutto, agendo sull’ICI (escludendo la prima casa) in modo tale da colpire i grandi patrimoni e l’attuale ondata di speculazione immobiliare.</p>
<p>Enzo Valentini<br />
Università Politecnica delle Marche &#8211; Dipartimento di economia</p>
<p>Ipotesi regionali di Basic Income</p>
<p>Sono numerose oramai le regioni in Italia che hanno in progetto l’introduzione di una legge che istituisca il reddito di cittadinanza. Dopo l’esempio della Campania, si è avviata una discussione non solo nelle Marche, ma anche in Basilicata, Friuli, Sardegna, Lazio, Emilia, Toscana, tutte regioni che hanno al governo una giunta di centro-sinistra. In Lombardia, dove invece comanda il centro-destra, sono state raccolte in breve tempo quasi 10.000 firme per un’iniziativa di legge popolare sul Reddito di Cittadinanza, che costringerà l’attuale giunta a discuterne nel prossimo anno.<br />
Diventa quindi necessario, a questo stadio della discussione, cercare di fare chiarezza sul concetto stesso di reddito sociale (basic incombe), inoltre, trovare una metodologia il più possibile comune per favorirne l’introduzione.<br />
Per quanto riguarda il primo punto, l’idea di basic income fa perno sul fatto che oggi nella realtà produttiva post-fordista sempre più l’intera esistenza viene messa al lavoro, spesso in contesti e situazioni di cui non ne siamo affatto coscienti. Per capire meglio questo aspetto, è sufficiente pensare a tanti nostri gesti quotidiani, che fino a poco tempo fa non potevano essere considerati produttivi di valore mercantile: oggi l’attività di consumo (apparentemente l’atto più distante dalla produzione) nella grande distribuzione è accompagnato da una produzione di informazioni che i clienti offrono grazie alle diverse tessere magnetiche esistenti (invogliati da sconti su prodotti a insindacabile giudizio del supermercato): tali informazioni vengono messe a “valore”, cioè sono produttive, per le strategie con i subfornitori o per il posizionamento delle merci in vendita. Anche quando guardiamo la televisione, la TV commerciale fa sì che la scelta dei programmi incida sulle classifiche Auditel, su cui si decidono gli investimenti pubblicitari: in altri termini, può sembrare paradossale, ma guardare la Tv diventa “produttivo”!!<br />
Si tratta di esempi che dimostrano che il concetto di produzione e di lavoro sono cambiati: la differenza tra produzione e riproduzione, tra produzione e consumo, tra tempo di vita e tempo di lavoro non sono più così facilmente definibili come lo erano un tempo. Con l’avvento della globalizzazione, la produzione nei paesi a capitalismo avanzato è sempre più caratterizzata da beni terziari, materiali (logistica delle merci, trasporto, magazzino, vendita, catering) e immateriali (linguaggi, design, finanza, assicurazione, comunicazione, ricerca e innovazione). Qui, le stesse modalità di lavoro si modificano: aumenta la precarietà e la contrattazione individuale, che lungi dall’essere flessibilità attiva a favore del lavoratore/trice, diventa uno dei freni maggiori – come ben dice Ricci nel suo articolo &#8211; allo sviluppo competitivo delle imprese e alla loro capacità innovativa. Perde rilevanza la figura del lavoratore salariato a tempo indeterminato, a vantaggio di nuove figure atipiche sia nel lavoro dipendente che nel lavoro indipendente. Anche le Marche rappresentano una regione dove il lavoro autonomo di II° generazione, ovvero eterodiretto, spesso con un unico committente, di fatto subordinato a chi comanda la filiera di produzione, è particolarmente diffuso.<br />
Si modificano anche le forme tradizionali della distribuzione del reddito. Il reddito da lavoro è sempre meno salario e sempre più remunerazione individuale di attività diverse: per questo credo sia più opportuno parlare di reddito di base o di esistenza, poiché il termine salario rimanda inequivocabilmente al rapporto di lavoro dipendente. Se l’intera vita viene sempre più messa al lavoro e non più semplicemente asservita in una sua parte (le 8-10 ore giornaliere della fabbrica), il reddito di esistenza non è altro che la giusta retribuzione della nostra attività produttiva: nella realtà, noi veniamo pagati per un numero di ore di lavoro che è inferiore a quelle che quotidianamente prestiamo. Di fatto, l’occupazione è attività lavorativa produttiva in qualche modo remunerata, mentre la disoccupazione è attività lavorativa non riconosciuta come produttiva (perché pensata come formazione, riproduzione, consumo, ecc.) e quindi non remunerata. Il reddito di esistenza, lungi dall’essere una misura assistenziale, è semplicemente la restituzione di un qualcosa già dato.<br />
Contemporaneamente, anche le forme del profitto e della rendita si sono modificate. Nell’era del capitalismo della conoscenza, dei servizi che comandano e gestiscono la produzione materiale a distanza, i diritti di proprietà intellettuale, lo sfruttamenti delle sinergie territoriali (dove il territorio diventa il luogo della produzione e del consumo, sostituendosi sempre più alla fabbrica), il controllo dei canali finanziari e del credito, l’egemonia sui flussi di informazione e di comunicazione rappresentano oggi le principali leve economiche che generano ricchezza. Le nostre politiche fiscali, sia a livello nazionale che a livello locale-municipale, sono ancora fondate sulla tassazione diretta dei fattori produttivi del capitalismo industriale, ovvero, lavoro salariato dipendente (per l’80%, Ire) e proprietà dei mezzi fisici di produzione (Ires, per il 20%). Ne consegue che buona parte della ricchezza prodotta in un territorio sfugge a qualsiasi tassazione, oppure è ancorata a parametri regressivi (come nel caso dell’Ici e dell’Irap, dove tutti pagano la stessa aliquota a prescindere dalla destinazione d’uso dell’immobile o dell’attività produttiva). In secondo luogo, le regioni Italiane non sono in grado di formulare un bilancio sociale, poiché le spese per la protezione sociale sono disseminate in vari capitoli di spesa che fanno capo a diversi assessorati. La costituzione di un bilancio di sostenibilità sociale, in grado di fornire un quadro socio-economico dei cespiti di produzione della ricchezza regionale sui cui implementare una politica fiscale per il reperimento delle risorse necessarie a garantire un reddito di esistenza, è oggi più che mai ineludibile. Già la legge quadro sul welfare locale (L.328/2000) rappresenta un primo invito in questa direzione, in seguito all’obbligatorietà di istituire un Osservatorio sulle politiche locali di Welfare, in molte regioni del tutto disatteso. Attualmente in Friuli, sto coordinando un lavoro che va in questa direzione. Credo che tutti coloro che hanno animato questo dibattito possano costituire un primo nucleo di ricercatori disponibili e competenti per mettersi al servizio della regione Marche.</p>
<p>Andrea Fumagalli<br />
Università di Pavia</p>
<p>4. PRESENTAZIONE DELLA BOZZA PER IL PROGETTO DI LEGGE DI INIZIATIVA POPOLARE: ISTITUZIONE DEL DIRITTO AL REDDITO SOCIALE (REGIONE MARCHE)</p>
<p>L’istituto introdotto dalla presente proposta di legge chiamato “reddito sociale” si compone di una retribuzione erogata direttamente dalla Regione ai singoli soggetti che rientrano nelle condizioni previste dalla proposta di legge e di un “pacchetto” di servizi gratuiti offerti agli stessi soggetti dagli Enti locali nell’ambito delle proprie competenze (dalla formazione ai trasporti, alla sanità, all’istruzione, all’accesso a manifestazioni culturali). La Regione si assume la responsabilità di istituire una prestazione che concerne un diritto sociale prescindendo dalla determinazione dei livelli essenziali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale con legislazione a competenza esclusiva dello Stato (art. 117 comma 2 lettera m).</p>
<p>La proposta muove dall’ampliarsi della forbice distributiva all’interno della Regione Marche, nonché dall’andamento crescente del tasso di precarizzazione del sistema economico regionale. Le Marche attraversano un momento molto particolare: il mito della terza Italia, della via adriatica allo sviluppo, ha ormai perso consenso schiacciato dall’incertezza, dalla disoccupazione, dalla precarietà.</p>
<p>Rispetto alla distribuzione dei redditi, se si guarda la serie dei dati riferiti a prima del 2000 emergono due aspetti: 1) crescono le disuguaglianze retributive in tutte le province; 2) le retribuzioni dei lavoratori meno pagati crescono meno in termini reali.</p>
<p>Per la prima volta l’ISTAT, nel rapporto sul mercato del lavoro relativo al 2004, parla della crescente categoria dei sottoccupati, o dei working poors. Entra in questa categoria di persone chi, pur avendo un lavoro, spesso anche “regolare” (cioè non in nero), non riesce a soddisfare le proprie esigenze reddituali e lavorative. Questo significa che comincia ad emergere anche dalle statistiche ufficiali, il fatto che il lavoro non riesce ad essere più strumento di inclusione sociale. Lo stato di crisi del sistema produttivo marchigiano può essere messo in luce considerando che il tasso di crescita del valore aggiunto passa da 3,2% (1994-1998) a 1,3% (1999-2003). Il quadro della situazione marchigiana risulta caratterizzato da livelli del tasso di attività e del tasso di occupazione superiori a quelli della media nazionale, tuttavia aumenta la preoccupazione per le difficoltà di alcuni settori tradizionalmente manifatturieri. Ciò accade mentre aumentano i contratti a tempo determinato. C’è un costante aumento della flessibilità in entrata tra il 1998 e il 2003: le imprese marchigiane ricorrono all’utilizzo delle forme di lavoro flessibile maggiormente rispetto alla media nazionale; nel caso dei contratti temporanei il 49,7% delle imprese marchigiane contro il 42,4% del dato nazionale. Se si guarda all’andamento degli indici di precarizzazione generale disaggregati per le province (Tab. 1) si ha conferma dell’aumento del numero dei lavoratori atipici sul totale dei lavoratori marchigiani.</p>
<p>Se è vero che in passato la struttura produttiva ha permesso di attraversare le fasi dello sviluppo economico limitando al minimo le tensioni sociali e valorizzando l’organizzazione socio-economica, oggi la riorganizzazione delle attività economiche pone interrogativi circa la sostenibilità sociale e l’efficacia dei meccanismi di distribuzione della ricchezza prodotta nel territorio.</p>
<p>L’obiettivo di questa proposta di legge è quello di sottrarre disoccupati e precari dall’incertezza quotidiana, ponendoli nella condizione di scegliere un lavoro che risponda alle loro esigenze. Se un lavoratore non ha la possibilità di far maturare le proprie competenze nel luogo in cui lavora, se entra tardi nel mondo del lavoro, e permane in una situazione reddituale di primo impiego, si creano effetti deleteri per l’intero sistema economico: viene meno la forza contrattuale di tutti i lavoratori, aumenta il ricorso al lavoro straordinario, si diffonde un senso di passiva subalternità, si diffondono sfruttamento e alienazione; infine diminuisce la produttività. Il lavoro precario non costituisce una risorsa che crea ricchezza.</p>
<p>Questo obiettivo rappresenta una tappa necessaria all’implementazione di un modello di sviluppo locale stabile e coerente: le Marche sono l’esempio classico del sistema di sviluppo locale costruitosi sulle forme di organizzazione reticolare di produzione, come i distretti. Alcuni esperti dei distretti industriali (tra i quali il grande economista, non comunista, Giorgio Fuà) hanno più volte affermato che la competitività dei settori trainanti della nostra industria deriva dai nessi che si stabiliscono, nei luoghi dove la gente vive e lavora, fra l’apparato produttivo e l’ambiente sociale e umano in cui quello è immerso; allora l’orientamento fondamentale della politica economica deve tenerne conto; da una politica rivolta a interventi diretti sull’apparato produttivo, per indirizzarne lo sviluppo relativo su certi settori anziché su altri, si deve passare a una politica economica più indiretta, che aiuti sì le imprese, ma attraverso il potenziamento delle comunità umane in cui l’industria è immersa e dai cui succhi trae la sua competitività. Questa indicazione apre la strada dunque a combinazioni nuove fra una politica dell’efficienza commerciale del paese e una politica del welfare locale.<br />
La precarizzazione delle condizioni di lavoro comporta una rilettura con interpretazione storico evolutiva dei princìpi sanciti nella prima parte della Costituzione. Questi sottolineano come il valore delle condizioni di vita dignitosa risponda a specifiche finalità sociali, imponendo alla Repubblica la rimozione degli ostacoli “di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l’uguaglianza dei cittadini impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica economica e sociale del Paese” (art. 3 comma 2). E’ proprio intorno al peso della parola “ lavoratore” che va inquadrata l’intera questione. Il termine “lavoratore” va colto nella sua funzione sociale, indipendentemente dallo status di chi presta un’attività lavorativa giuridicamente regolata. Il reddito sociale vorrebbe rivolgersi a questo soggetto. La Regione ritiene questa misura tanto più necessaria, quanto più l’attività produttiva è frutto di una cooperazione sociale, il cui valore aggiunto è sempre più appannaggio di pochi e non di molti (nonostante il contributo “sommerso” di tutti).</p>
<p>La proposta di legge prevede un’erogazione monetaria pura e semplice (a carico dell’amministrazione regionale), mentre la parte dei servizi funzionerebbe in questo modo: rispetto ai trasporti, sarebbero i Comuni, che poi sono i titolari del trasporto pubblico locale, a dover erogare uno sconto del 50% sul trasporto pubblico urbano a chi già risulta beneficiario di questa proposta di legge. Nel pacchetto dei servizi rientrerebbe anche l’esenzione per i ticket sanitari e dei benefici rispetto ai beni culturali, alla fruizione dei beni culturali di competenza dei Comuni tramite il meccanismo delle convenzioni.</p>
<p>La norma finanziaria (art. 7) prevede la costituzione di un Fondo per il finanziamento del reddito sociale alimentato da risorse regionali individuate sulla base della programmazione economico-finanziaria della Regione e quantificate annualmente con legge finanziaria nel rispetto degli equilibri di bilancio; da eventuali incrementi dell’addizionale regionale IRE sulla base di un sistema a scaglioni da stabilire con apposito provvedimento legislativo, ai sensi delle disposizioni vigenti in materia; da risorse derivanti da eventuali tributi regionali in attuazione dell’art. 119 della Costituzione nell’ambito del federalismo fiscale; da risorse versate dai Comuni attraverso eventuali appositi incrementi delle aliquote ICI comunali su immobili non adibiti a prima abitazione ed eventuali appositi incrementi delle addizionali comunali IRE, sulla base degli studi condotti da un apposito Osservatorio (art. 6). La Regione istituisce un apposito Osservatorio in linea con quanto previsto dall’art. 8 della legge 8 novembre 2000, n. 328 che provvede anche all’analisi di ulteriori forme di finanziamento del reddito sociale. Questa analisi è volta a ricercare forme di fiscalità che colpiscano le nuove rendite e ostacolino i nuovi meccanismi di sfruttamento posti in atto dalla riorganizzazione tanto dei luoghi della produzione quanto dei luoghi esterni alla produzione (ma ad essa funzionali). Un lavoro che presuppone una mappatura attenta del territorio, delle città, degli spazi sottratti alla cittadinanza dalle logiche produttive e speculative, quindi una ricostruzione della storia dei luoghi, degli immobili, delle dismissioni, delle proprietà.</p>
<p>Si chiede inoltre che parte dei finanziamenti gravi sulle imprese attraverso un meccanismo di convenzione tra la Regione e il Ministero del Lavoro, previsto dal decreto attuativo 276 del 2003 della legge 30, in modo da far ritornare nelle Marche tutta quella serie di ammende, multe, sanzioni comminate alle imprese marchigiane che vanno al Ministero del Lavoro, ma che possono ritornare, tramite un meccanismo di convenzione, nella Regione.</p>
<p>BOZZA PER IL PROGETTO DI LEGGE DI INIZIATIVA POPOLARE:<br />
ISTITUZIONE DEL DIRITTO AL REDDITO SOCIALE (REGIONE MARCHE)</p>
<p>Art. 1 &#8211; Finalità e principi</p>
<p>1. La Regione, in conformità all’art. 117 della Costituzione, impronta la sua azione in modo da ridurre le condizioni di bisogno e di disagio derivante da inadeguatezza di reddito, difficoltà sociali e condizioni di non autonomia, in coerenza con gli articoli 2, 3, 4, 37 e 38 della Costituzione, nonché con l’art. 1 della legge 8 novembre 2000, n. 328, e con l’art 4 dello Statuto della Regione Marche.</p>
<p>2. La Regione Marche istituisce e garantisce su tutto il territorio regionale il diritto al reddito sociale quale misura di contrasto all’esclusione sociale.</p>
<p>3. Il diritto al reddito sociale è attuato attraverso l’insieme di prestazioni dirette ed indirette volte ad assicurare un’esistenza libera e dignitosa.</p>
<p>4. Ai fini della presente legge la Regione promuove, nell’ambito delle rispettive competenze, modalità di collaborazione con gli enti locali, volte anche al co-finanziamento della Cassa Sociale per il Reddito di Base (CSRB) di cui all’art. 7 della presente legge.</p>
<p>Art. 2 &#8211; Condizioni soggettive per l’erogazione della retribuzione sociale</p>
<p>1. E’ corrisposto il reddito sociale ai soggetti in possesso dei requisiti e nel rispetto delle condizioni di seguito indicate:<br />
a) compimento della maggiore età<br />
b) residenti nella regione Marche da almeno 18 mesi<br />
c) titolari di un rapporto o tipo di lavoro non a tempo pieno ed indeterminato che percepiscono un reddito individuale imponibile netto annuo non superiore a 6000,00 euro, o disoccupati.</p>
<p>2. Sono altresì destinatari dei benefici previsti dalla presente legge le lavoratrici e i lavoratori che, pur essendo titolari di rapporti di lavoro a tempo pieno ed indeterminato, subiscono, per effetto dell’astensione dal lavoro durante il periodo di congedo di maternità o di paternità, una riduzione percentuale della propria retribuzione tale da determinare la percezione di un reddito individuale annuo non superiore ad euro 6.000,00.</p>
<p>3. Gli aventi diritto presentano alla struttura regionale di cui all’articolo 7, comma 2, anche il tramite il comune di residenza, la richiesta di usufruire del reddito sociale, allegando le dichiarazioni e le documentazioni specificate nel regolamento di cui all’articolo 7.</p>
<p>Art. 3 – Prestazioni</p>
<p>1. La Regione eroga ai soggetti di cui all’art. 2, una prestazione mensile tale da determinare, in ogni caso, il conseguimento di un reddito individuale netto annuo pari ad euro 6.000,00.</p>
<p>2. L’erogazione monetaria di cui al comma precedente è corrisposta con cadenza mensile ed è rivalutata annualmente sulla base degli indici del costo della vita per le famiglie degli operai e degli impiegati rilevati dall’Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT).</p>
<p>3. La Regione eroga altresì ai beneficiari di cui all’art. 2 una quota, d’importo pari ad una trattenuta previdenziale proporzionata all’entità dell’erogazione economica di cui al comma 1, da versare in apposito Fondo pubblico gestito dalla stessa Regione, da istituire mediante il regolamento di cui all’art. 6. L’interessato, una volta cessata la fruizione dei benefici previsti, per il venire meno di una delle condizioni legittimanti di cui all’art. 2, ha diritto di cumulare le quote maturate in detto fondo pubblico con quelle maturate presso la propria cassa previdenziale pubblica di riferimento.</p>
<p>Art. 4 &#8211; Agevolazioni riguardanti i servizi pubblici e i servizi culturali</p>
<p>1. I soggetti di cui all’art. 2 hanno diritto all’esenzione totale dal pagamento dei ticket sanitari.</p>
<p>2. La Regione adotta altresì tutte le misure idonee a perseguire le finalità di cui all’art. 1. In particolare promuove e stipula convenzioni con i comuni e con gli enti da questi partecipati o controllati o con questi convenzionati, nonché con gli enti gestori del trasporto pubblico urbano ed extraurbano, per garantire, previa corresponsione di adeguati finanziamenti, l’accesso e la riduzione del 50% delle tariffe di tutti i servizi pubblici a domanda individuale, nonché dei servizi di trasporto pubblico, a favore dei soggetti di cui all’art. 2.</p>
<p>3. la Regione, anche in collaborazione con gli enti locali, promuove e stipula convenzioni con gli enti gestori di teatri, cinema, musei, librerie, sale da concerto, in modo tale da garantire ai soggetti di cui all’art. 2 la riduzione del 30% dei costi per la fruizione di attività e beni culturali, e la gratuità dei libri di testo scolastici.</p>
<p>4. Le misure previste dai commi 2 e 3 sono definite ed articolate nel regolamento di cui all’art. 6 e sono preferibilmente attuate e concordate con gli enti locali per quanto di competenza.</p>
<p>Art. 5 &#8211; Agevolazioni finanziarie</p>
<p>1. Ai soggetti beneficiari di cui all’art. 2 titolari di contratto di locazione, la Regione eroga contributi per ridurre l’incidenza del costo dell’affitto sul reddito percepito.</p>
<p>Art. 6 &#8211; Cassa Sociale per il Reddito di Base e Osservatorio</p>
<p>1. La Regione istituisce la Cassa Sociale per il Reddito di Base (CSRB) per l’erogazione dei fondi necessari all’applicazione della presente legge.</p>
<p>2. La Regione, in linea con quanto previsto dall’art. 8 della legge 8 novembre 2000, n. 328, istituisce altresì un apposito Osservatorio che provvede:<br />
a) a stabilire i valori delle misure fiscali di cui all’art. 7.<br />
b) a monitorare il gettito derivante dall’ICI e dall’addizionale IRE al fine di fornire proposte relative all’incremento del gettito e al rispetto del principio di equità complessivo del prelievo.</p>
<p>3. Al finanziamento della Cassa Sociale per il Reddito di Base contribuiscono anche i comuni secondo le modalità di cui all’art. 7.</p>
<p>Art. 7 &#8211; Norma finanziaria</p>
<p>1. Al finanziamento degli interventi previsti dalla presente legge si provvede con le risorse derivanti dalla convenzione di cui al comma 1 dell’art. 8 e con le risorse iscritte nel Fondo di cui al successivo comma 2.</p>
<p>2. E’ istituito, a decorrere dall’anno 2006 un apposito Fondo regionale per il finanziamento della CSRB di cui all’art. 6.</p>
<p>3. Il Fondo è alimentato:<br />
a) da risorse regionali Individuate sulla base della programmazione economico-fiinanziaria della Regione e quantificate annualmente con legge finanziaria nel rispetto degli equilibri di bilancio;<br />
b) da eventuali incrementi dell’addizionale regionale IRE sulla base di un sistema a scaglioni da stabilire con apposito provvedimento legislativo, ai sensi delle disposizioni vigenti in materia IRE;<br />
c) da risorse derivanti da eventuali tributi regionali in attuazione dell’art. 119 della Costituzione nell’ambito del federalismo fiscale.<br />
d) da risorse versate dai Comuni attraverso eventuali appositi incrementi delle aliquote ICI comunali su immobili non adibiti a prima abitazione ed eventuali appositi incrementi delle addizionali comunali IRE, sulla base degli studi condotti dall’Osservatorio di cui all’art. 6.<br />
4. Le somme occorrenti per il pagamento delle spese di cui al comma 1 sono iscritte nell’UPB 5.30.07 a carico dei capitoli che la Giunta regionale istituisce ai fini della gestione a decorrere dall’anno 2006 nel Programma Operativo Annuale (POA).</p>
<p>Art. 8 &#8211; Convenzione</p>
<p>1. La Regione promuove la stipulazione di una convenzione con il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali e con i soggetti previsti all’art.12 del DLgs 276/03, affinché vengano trasferiti annualmente alla Regione:<br />
a) un importo corrispondente ai versamenti e sanzioni pecuniarie, previsti dalla legge 14 febbraio 2003, n, 30 (Delega al Governo in materia di occupazione e mercato del lavoro) e dal decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 (Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n, 30), a carico delle società, imprese e datori di lavoro siti nelle Marche;<br />
b) le sanzioni pecuniarie comunque indicate a carico delle imprese operanti nelle Marche che si trovino condannate per non avere rispettato le normative in materia di lavoro o comunque inerenti le condizioni dell’occupazione e della prestazione lavorativa.</p>
<p>Art. 9 &#8211; Disposizioni e modalità procedurali – rinvio</p>
<p>1. Entro 6 mesi dall’entrata in vigore della presente legge, con regolamento regionale, adottato secondo le competenze stabilite dallo Statuto, sono stabilite le disposizioni procedurali e le modalità per l’applicazione dei provvedimenti previsti dalla presente legge.</p>
<p>2. Attraverso il regolamento di cui al comma 1 si individuano le modalità specifiche attraverso cui i Comuni gestiscono a livello territoriale, attraverso i proprio uffici, l’erogazione del Reddito Sociale.</p>
<p>3. A seguito dell’approvazione del regolamento di cui al comma 1, la Giunta regionale costituisce apposita struttura competente a valutare e ad accogliere le richieste per l’accesso ai benefici, con compiti di coordinamento dell’attività degli enti locali eventualmente coinvolti.</p>
<br /><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/categories/mptvmc.wordpress.com/7/" /> <img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/tags/mptvmc.wordpress.com/7/" /> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gocomments/mptvmc.wordpress.com/7/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/comments/mptvmc.wordpress.com/7/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/godelicious/mptvmc.wordpress.com/7/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/delicious/mptvmc.wordpress.com/7/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gofacebook/mptvmc.wordpress.com/7/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/facebook/mptvmc.wordpress.com/7/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gotwitter/mptvmc.wordpress.com/7/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/twitter/mptvmc.wordpress.com/7/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gostumble/mptvmc.wordpress.com/7/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/stumble/mptvmc.wordpress.com/7/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/godigg/mptvmc.wordpress.com/7/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/digg/mptvmc.wordpress.com/7/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/goreddit/mptvmc.wordpress.com/7/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/reddit/mptvmc.wordpress.com/7/" /></a> <img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=mptvmc.wordpress.com&amp;blog=1060608&amp;post=7&amp;subd=mptvmc&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></content:encoded>
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		<title>L&#8217;AGGIORNAMENTO INIZIA DA OGGI&#8230;</title>
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		<pubDate>Mon, 07 May 2007 14:08:55 +0000</pubDate>
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